Sentenza del 30/11/2015 n. 24403 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, per complessivi 22.460 euro, sostenendo che le cartelle di pagamento presupposte non fossero state ritualmente e tempestivamente notificate. La CTR aveva accolto il ricorso ritenendo tardive le notifiche delle cartelle rispetto al termine previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, il difetto di giurisdizione del giudice tributario e, dall'altro, l'erronea applicazione del termine decadenziale di notifica delle cartelle e del termine di impugnazione previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo ormai formato il giudicato implicito sulla giurisdizione tributaria, poiché la questione non era stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo. La CTR aveva infatti qualificato come intempestive le notifiche delle cartelle senza considerare che, secondo quanto dedotto dallo stesso contribuente, esse erano state notificate tra gennaio 2001 e dicembre 2004. Non era quindi possibile utilizzare l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria del 2005 per recuperare asseriti vizi delle notifiche delle cartelle, che risultavano già conosciute e non impugnate nei termini. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Basilicata, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 77
Disciplina l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione a garanzia dei crediti tributari. L'atto successivo non può essere utilizzato, in via generale, per rimettere in discussione vizi propri di cartelle già notificate.
D.P.R. n. 602/1973, art. 25
termine per la notificazione della cartella di pagamento
Prevede termini decadenziali per la notifica delle cartelle nella versione applicabile ratione temporis. La verifica della tempestività deve però essere compiuta considerando le date effettive di consegna del ruolo e di notifica della cartella.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 2
Individua l'ambito della giurisdizione tributaria. Nel caso concreto la questione non è stata riesaminata perché la mancata contestazione nei gradi precedenti aveva determinato un giudicato implicito sulla giurisdizione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
atti impugnabili davanti al giudice tributario
La disciplina degli atti impugnabili è stata modificata per includere espressamente l'iscrizione ipotecaria tra gli atti contestabili davanti al giudice tributario.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 1
termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso
Gli atti tributari devono essere impugnati entro il termine previsto dalla legge. Una volta notificata la cartella, il contribuente deve contestarla tempestivamente; decorso il termine, essa diviene definitiva e non può essere normalmente impugnata attraverso un atto successivo.
Codice di procedura civile, art. 360
motivi del ricorso per cassazione
Individua i motivi per i quali è possibile ricorrere in cassazione, tra cui il difetto di giurisdizione e la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- I vizi propri di una cartella di pagamento devono essere contestati entro il termine decorrente dalla sua notifica; non è normalmente possibile recuperarli impugnando successivamente un'iscrizione ipotecaria o un altro atto della riscossione.
- Quando il contribuente dichiara di conoscere e di aver ricevuto le cartelle in determinate date, tali dichiarazioni possono essere utilizzate per escludere la possibilità di sostenere successivamente che le cartelle non siano mai state notificate.
- La tempestività della notifica della cartella deve essere valutata in relazione alle date previste dalla normativa vigente nel periodo di riferimento, evitando applicazioni retroattive di termini introdotti successivamente.
- La giurisdizione deve essere contestata tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio; la decisione sul merito non impugnata sotto tale profilo può determinare un giudicato implicito sulla giurisdizione.
- L'impugnazione di un atto successivo della riscossione può essere utile per contestare vizi propri di quell'atto o per dedurre l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto, ma non per riaprire termini già scaduti rispetto a cartelle regolarmente notificate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 nov 2015Sentenza del 30/11/2015 n. 789 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 30 nov 2015Sentenza del 30/11/2015 n. 1323 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 30 nov 2015Sentenza del 30/11/2015 n. 6294 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 nov 2015Sentenza del 30/11/2015 n. 6309 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 nov 2015Sentenza del 30/11/2015 n. 6323 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 nov 2015Sentenza del 30/11/2015 n. 6328 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →