Deliberazione n. 488 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram e Telegram senza consenso. Le misure disposte mirano a impedire l’ulteriore diffusione del materiale e a preservare eventuali contenuti acquisiti in chiaro per finalità probatorie, con conservazione per dodici mesi e misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento ha natura di ratifica di atti d’urgenza, adottati in tempi rapidi in coerenza con la procedura prevista per il c.d. revenge porn.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti su contenuti sessualmente espliciti diffusi online
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il caso riguarda una segnalazione presentata dall’interessata in relazione a contenuti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi tramite Instagram e Telegram senza consenso.
Quadro normativo e poteri dell’Autorità
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 conv. in l. 205/2021. Tale disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.
Lo stesso art. 144-bis prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e intervento d’urgenza
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Instagram e Telegram. Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, ha adottato il 24 luglio 2024 le determinazioni nn. 354 e 355. Tali atti sono stati trasmessi nello stesso giorno ai gestori delle piattaforme.
Misure ordinate ai gestori delle piattaforme
Con i provvedimenti d’urgenza è stato ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram;
- conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, solo a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità l’adozione delle misure e la gestione del materiale eventualmente acquisito.
Il materiale oggetto dell’intervento era stato trasmesso in formato hash.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 29 agosto 2024 il Garante ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. Ha quindi ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 354/2024 e 355/2024 adottati il 24 luglio 2024 nei confronti dei tre gestori delle piattaforme. Il provvedimento conclude così il segmento urgente del procedimento volto a prevenire la diffusione non consensuale del materiale segnalato.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento origina da una segnalazione presentata dall’interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante sulle piattaforme Instagram e Telegram. Il richiamo normativo principale è l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni relative alla possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti e di decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 354 e 355 del 24 luglio 2024. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme Instagram e Telegram, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Alle medesime società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 29 agosto 2024 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 354/2024 e 355/2024 adottati il 24 luglio 2024. La ratifica conferma quindi pienamente le misure d’urgenza già disposte nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 516 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 525 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 495 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 535 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 518 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 510 del 29/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →