Sentenza n. 15082/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e riparto del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i provvedimenti di attribuzione della quota di ripiano alla fornitrice
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il decreto regionale recante l'attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, gli atti regionali di determinazione del fatturato dei fornitori e degli importi dovuti, nonché i decreti ministeriali, le linee guida e gli ulteriori atti presupposti relativi al sistema del payback. Nel corso del giudizio, con memoria del 2 luglio 2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, avendo versato a tutte le Regioni e Province autonome che ne avevano fatto richiesta il 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, in conformità all'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente in applicazione del principio dispositivo che governa il processo amministrativo. Poiché la parte ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di legittimità relativi agli atti del payback. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione della peculiarità delle sopravvenienze e della definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso introduttivo debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse;
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
parte ricorrente, avendo “provveduto a versare a tutte le Regioni e Province Autonome che le hanno formulato la relativa richiesta la quota pari al 25% dell’importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano” (in conformità all’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118), ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Il versamento della quota prevista dalla disciplina sopravvenuta è indicato come il fatto che ha determinato la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 settembre 2026, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
La disposizione è richiamata quale base per la celebrazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, quando non emergano ragioni per disattenderla, deve essere recepita dal giudice amministrativo in applicazione del principio dispositivo.
- La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti.
- La definizione in rito per sopravvenuto difetto di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese quando la controversia sia stata caratterizzata da peculiari sopravvenienze.
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