Cassazione Civile, Sentenza n. 602/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2008 per maggiori IRES, IRAP e IVA. Contestazioni principali: (i) riqualificazione di parte della plusvalenza esente (participation exemption art.87 TUIR) come ricavo imponibile in relazione a un maggior corrispettivo (increase) pagato in relazione alla cessione di partecipazioni; (ii) qualificazione ai fini IVA di tale increase; (iii) rettifiche IRES/IRAP con applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento (art.110, comma 7 TUIR) su interessi relativi a finanziamento infragruppo alla controllata estera; questioni procedurali sulla validità della notifica e sulla durata delle operazioni di verifica; censure sulle sanzioni amministrative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da GELSO S.r.l. (confermando nella sostanza gli accertamenti diretti e la qualificazione fiscale operata dai giudici di merito su IRES e IRAP e la legittimità dell'applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento ai finanziamenti infragruppo transfrontalieri). Tuttavia la Corte ha accolto il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate sul profilo IVA: ha ritenuto che la sentenza di merito non abbia correttamente applicato l'art.10, primo comma, d.P.R. n. 633/1972 in relazione alla natura della prestazione riconducibile al maggior corrispettivo (increase), che il giudice di appello aveva qualificato come prestazione di garanzia e gestione non avente natura finanziaria; per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata quanto al profilo IVA e rinviata al giudice di merito per la rivalutazione fiscale secondo i criteri indicati dalla Corte. Sono state respinte le doglianze procedurali di GELSO sulla notifica e sui termini di permanenza dell'Ufficio. La Corte ha altresì rigettato le doglianze relative alle sanzioni e al ne bis in idem. Disposta la rimessione per la valutazione IVA e liquidazione spese; raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 87
art. 87 TUIR (regime di esenzione partecipation exemption)
La Corte ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto del giudice di merito circa la sussistenza di un corrispettivo autonomo rispetto al prezzo di cessione; la qualificazione della plusvalenza ai fini della participation exemption dipende da verifiche di fatto che non sono sindacabili in sede di legittimità se correttamente motivate.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 10, primo comma, n.1
art. 10, primo comma, n. 1 d.P.R. n. 633/1972
La Corte ha accolto il ricorso incidentale ritenendo che la prestazione qualificata dal giudice di merito come garanzia e gestione non rientri correttamente nella fattispecie esente prevista dall'art.10 n.1 quando la prestazione non abbia effettivamente natura finanziaria secondo i criteri interpretativi comunitari e di giurisprudenza; ha quindi cassato la sentenza sul profilo IVA per mancata corretta applicazione di tale disposizione.
Legge 23 dicembre 1982, n. 890 - art. 14
La Corte ha confermato che per le notifiche eseguite dall'ente impositore tramite servizio postale si applicano le regole del servizio postale ordinario e non è necessario redigere la relata di notifica prevista per la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario; l'assenza della relata non determina l'inesistenza della notifica salvo casi eccezionali.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 12, comma 5
art. 12, comma 5 l. n. 212/2000
La Corte ha affermato che il superamento del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione presso la sede del contribuente non comporta l'invalidità degli atti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che il legislatore non ha previsto tale sanzione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 60
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Citato in relazione alle censure sulla validità della notificazione; la decisione richiama l'applicazione delle norme sulla notifica a mezzo posta anziché le disposizioni previste per la notifica a mezzo ufficiale giudiziario.
D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 57
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in tema di ammissibilità di censure di novità in grado di appello: la Corte ha ritenuto inammissibili numerose doglianze new argument non debitamente trascritte in primo grado o introdotte correttamente in appello.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 21
art. 21 d.lgs. n. 74/2000, comma 2
Richiamato in relazione all'esecuzione delle sanzioni amministrative in presenza di procedimento penale pendente: la Corte ha ricordato che la procedura amministrativa è sospesa in esecuzione fino alla definizione del giudizio penale per i soggetti coinvolti.
Codice di procedura civile - art. 348‑ter
Applicato per dichiarare inammissibile il motivo fondato su presunto omesso esame di documenti, poiché il ricorrente non ha adempiuto all'onere previsto dall'art. 348-ter, quinto comma, di indicare le differenze tra i fatti posti a base delle decisioni dei diversi gradi.
Massime di principio
- Notifiche eseguite dall'amministrazione tributaria tramite servizio postale si considerano valide secondo le regole del servizio postale: l'assenza della relata tipica della notifica dell'ufficiale giudiziario non determina di per sé nullità.
- Il superamento dei tempi di permanenza degli ispettori presso il contribuente (art.12, l. n.212/2000) non invalida gli atti né rende inutilizzabili le prove raccolte, salvo diversa previsione normativa specifica.
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere la rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti: le censure devono riguardare violazioni di legge o vizi di motivazione essenziali, non il merito probatorio.
- Quando dalla documentazione contrattuale emerge un corrispettivo autonomo per obbligazioni di garanzia o gestione, quel corrispettivo può essere qualificato separatamente dalla cessione di partecipazioni; la qualificazione rileva ai fini IRES/IRAP e può avere conseguenze IVA differenti in base alla natura finanziaria o meno della prestazione.
- L'esenzione IVA per prestazioni finanziarie (art.10 d.P.R. 633/1972) va interpretata alla luce della normativa e della giurisprudenza UE: non tutte le prestazioni etichettate come garanzie sono automaticamente esenti; va verificata la reale natura finanziaria dell'operazione.
- La disciplina dei prezzi di trasferimento (art.110, comma 7 TUIR) può essere applicata ai finanziamenti infragruppo transfrontalieri anche se infruttiferi, fermo restando che la parte che eccepisce deve formulare censure specifiche e non solo richiamare precedenti superati.
- Le doglianze introdotte per la prima volta in appello o non trascritte nel primo grado possono essere dichiarate inammissibili per novità: è essenziale mantenere coerenza e completezza delle censure processuali sin dal primo grado.
- Le sanzioni amministrative tributarie non sono automaticamente precluse dalla pendenza o dall'esistenza di un procedimento penale; la compatibilità con il principio ne bis in idem e la qualificazione penale vanno valutate secondo i criteri della giurisprudenza (Engel e successive interpretazioni).
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