Cassazione Civile, Ordinanza n. 06358/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno 2014 emesso nei confronti di una società che gestiva apparecchi a moneta con vincite in denaro (new slot), con recupero di maggiori ricavi e conseguente maggior reddito d’impresa ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio ha ricostruito i ricavi partendo da dati trasmessi dai concessionari della rete telematica e dalle distinte periodiche relative alla ripartizione dei compensi tra gestore ed esercenti, ritenendo esistente una differenza tra quanto corrisposto e quanto dichiarato. In appello la CTR ha ritenuto tempestivo il ricorso ma lo ha rigettato nel merito, affermando che la società conosceva i dati posti a base dell’accertamento e che, se contestava la ripartizione dei compensi, avrebbe dovuto provare il diverso contenuto dei contratti con i singoli esercenti. In cassazione la società ha dedotto due motivi: (1) violazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo e del processo tributario, per asserita assoluta carenza di motivazione dell’avviso dovuta alla mancata allegazione o trasmissione delle comunicazioni dei concessionari; (2) violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sull’onere della prova, sostenendo che la pretesa sui maggiori ricavi non fosse sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti e che non fosse stata esaminata compiutamente la prova contraria offerta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la legittimità della motivazione per relationem e l’assenza di necessità di allegare atti già conosciuti dal contribuente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, non consentita in cassazione; ha inoltre ribadito che la censura sulle presunzioni è ammissibile solo quando si contesti la violazione del metodo di valutazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando si proponga una diversa lettura degli indizi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
È richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di motivazione dell’avviso, ma la Corte esclude la nullità dell’atto perché la motivazione per relationem è valida se il contribuente conosce gli atti richiamati.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
È invocato come norma sulla motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte afferma che la motivazione per relationem è legittima e non richiede l’allegazione di documenti già conosciuti dal contribuente.
art. 3 L. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente sul dovere di motivazione; la Corte ritiene sufficiente, nel caso concreto, il rinvio a dati e distinte conosciuti o conoscibili dalla contribuente.
artt. 18, 23 e 32 d.lgs. n. 546/1992
Norme processuali richiamate nel primo motivo; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti rispetto alla motivazione dell’accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di ricorso usato per denunciare violazioni di legge; la Corte esamina i motivi come censure di diritto, ma respinge il primo e dichiara inammissibile il secondo per la parte che mira a rivalutare il fatto.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
È la base normativa dell’accertamento induttivo/parzialmente induttivo dei maggiori ricavi; la Corte ritiene corretta la ricostruzione presuntiva operata dall’Amministrazione.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come ulteriore base dell’accertamento nei confronti del contribuente.
artt. 2727 c.c.
Richiamato insieme all’art. 2729 c.c.; la Corte ribadisce che il giudice di merito valuta l’opportunità del ricorso alle presunzioni e l’individuazione dei fatti noti.
artt. 2729 c.c.
La Corte afferma che la violazione delle norme sulle presunzioni è censurabile in cassazione solo come vizio di sussunzione, non mediante richiesta di nuova valutazione degli indizi.
art. 2697 c.c.
Richiamato per la ripartizione dell’onere della prova; la Corte condivide l’affermazione del giudice di merito secondo cui spettava alla società provare il diverso contenuto dei contratti con gli esercenti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma sul procedimento in camera di consiglio utilizzato per la trattazione del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio denunciabile riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non l’omessa valutazione di elementi istruttori; nel caso concreto la censura è inammissibile perché mira a una nuova lettura del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È la norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato in dispositivo.
Massime di principio
- La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è valida anche se l’atto richiamato non è stato materialmente allegato, purché risulti che il contribuente ne abbia avuto conoscenza sufficiente da potersi difendere; non occorre allegare documenti già conosciuti dal destinatario.
- In tema di presunzioni semplici, la censura in cassazione è ammissibile solo se si denuncia la violazione del corretto metodo di valutazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è consentito chiedere una nuova valutazione degli indizi o proporre una diversa inferenza probabilistica.
- La critica per omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico decisivo effettivamente non considerato, non la mancata analisi di singoli elementi istruttori o documentali.
- Quando l’Amministrazione fonda l’accertamento su dati analitici e su un ragionamento presuntivo coerente, grava sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria specifica, soprattutto se deduce pattuizioni contrattuali diverse da quelle assunte a base dell’atto impositivo.
- Il giudizio di gravità, precisione e concordanza degli indizi resta affidato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
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