Sentenza del 14/01/2019 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE - Alla divisione non è applicabile la deroga "valore catastale rivalutato" prevista per le cessioni - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione relativo alle imposte di registro, ipotecarie e catastali derivanti da una sentenza del Tribunale di Teramo riguardante, tra l'altro, il ritrasferimento di una quota immobiliare, lo scioglimento di una comunione e un conguaglio divisionale. Ha sostenuto che il ritrasferimento non costituisse una nuova cessione immobiliare, ma l'adempimento dell'obbligo del mandatario fiduciario, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. Ha inoltre contestato la base imponibile calcolata dall'Ufficio sulla base del valore di mercato stimato dal CTU, chiedendo l'applicazione del valore catastale rivalutato previsto dall'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, anche al conguaglio divisionale e alla divisione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, perché non aveva specificamente criticato le motivazioni della sentenza di primo grado. È quindi rimasta ferma la qualificazione del ritrasferimento come adempimento di un obbligo fiduciario, soggetto a imposta di registro in misura fissa. È stato parzialmente accolto l'appello incidentale del contribuente: per il conguaglio divisionale è stata riconosciuta l'applicabilità del criterio del valore catastale rivalutato, anche se la richiesta era stata formulata solo con il reclamo tributario, riducendo l'imposta da 6.850,00 euro a 3.235,75 euro. La deroga non è stata invece applicata alla divisione in sé, poiché la divisione ha natura dichiarativa e retroattiva, non traslativa, e non rientra tra le cessioni immobiliari. Sono rimasti fermi gli altri recuperi, comprese le imposte ipotecarie e catastali e l'imposta sulla condanna al pagamento di 33.598,75 euro. Le spese dei due gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 1, comma 497, legge n. 266 del 2005
La base imponibile ai fini dell'imposta di registro è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 131 del 1986.
La disciplina del cosiddetto prezzo-valore consente, per le cessioni immobiliari tra privati aventi a oggetto immobili abitativi, di utilizzare il valore catastale rivalutato anziché il valore di mercato. In caso di trasferimento disposto da una sentenza, la richiesta può essere formulata al primo contatto con il fisco, quindi, quando la registrazione è curata dal cancelliere, anche mediante il reclamo contro la liquidazione.
Art. 34, comma 2, D.P.R. n. 131 del 1986
I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto sono soggetti, per l'eccedenza, all'imposta di registro con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari.
Il conguaglio divisionale eccedente il limite del 5% è trattato fiscalmente, per la parte eccedente, come un trasferimento immobiliare e sconta l'aliquota proporzionale prevista per tali trasferimenti.
Art. 34, D.P.R. n. 131 del 1986
Per le divisioni la base imponibile è individuata nella massa comune, costituita dal valore dell'asse ereditario netto.
La base imponibile della divisione è determinata sul valore complessivo della massa comune, secondo i criteri propri dell'imposta di successione, e non secondo il valore catastale previsto per le cessioni.
Art. 43, D.P.R. n. 131 del 1986
In via ordinaria la base imponibile degli atti immobiliari è collegata al valore venale o di mercato; il criterio catastale costituisce una deroga applicabile solo nei casi previsti dalla legge.
Art. 52, commi 4 e 5, D.P.R. n. 131 del 1986
Sono le disposizioni richiamate per determinare il valore catastale rivalutato utilizzabile nel regime del prezzo-valore.
Art. 8, comma 1, lettera a), Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986
Assoggetta all'imposta proporzionale gli atti dell'autorità giudiziaria recanti trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari, equiparandoli ai corrispondenti atti negoziali. Non si applica, però, quando la sentenza attua un precedente obbligo fiduciario senza una nuova cessione sostanziale.
Art. 11, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986
Prevede la registrazione in misura fissa degli atti pubblici non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; la sentenza che ordina il ritrasferimento fiduciario può rientrare in tale categoria.
Art. 1706 c.c.
È stato richiamato per qualificare l'obbligo del mandatario fiduciario di ritrasferire al mandante i beni acquistati per suo conto.
Art. 2932 c.c.
Consente l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto; la sentenza che ne dispone l'attuazione può costituire una fase esecutiva di un obbligo preesistente, senza duplicare una compravendita.
Art. 3 Costituzione
Impone un'interpretazione non discriminatoria del regime del prezzo-valore: non è ragionevole escludere il contribuente solo perché il trasferimento è disposto da un provvedimento giudiziale anziché da un atto notarile.
Art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992
L'appello tributario deve indicare con precisione i capi impugnati e le ragioni di fatto e di diritto della critica; la mera riproposizione della tesi già sostenuta non è sufficiente.
Art. 17-bis D.Lgs. n. 546 del 1992
Il reclamo-mediazione può costituire il primo momento utile per chiedere l'applicazione del valore catastale quando la registrazione della sentenza è richiesta dal cancelliere.
Massime di principio
- La divisione ereditaria o di comunione ha normalmente natura dichiarativa e retroattiva: non è una cessione immobiliare tra condividenti e, per la divisione in sé, non si applica automaticamente il regime del valore catastale rivalutato previsto per le cessioni.
- Il conguaglio divisionale eccedente il 5% della quota di diritto è fiscalmente assimilato, per l'eccedenza, a un trasferimento immobiliare e può beneficiare del valore catastale rivalutato quando ricorrono i presupposti del regime prezzo-valore.
- Quando un trasferimento immobiliare è disposto da una sentenza, l'assenza di un atto notarile non può impedire in assoluto l'accesso al valore catastale: la richiesta va presentata al primo contatto con l'amministrazione finanziaria, anche nel ricorso o reclamo contro l'avviso di liquidazione.
- La qualificazione dell'atto dipende dalla sua funzione sostanziale: un provvedimento che attua un obbligo fiduciario preesistente può essere soggetto a imposta fissa, mentre un effettivo trasferimento nuovo di diritti reali è soggetto a imposta proporzionale.
- Nel processo tributario il giudice può rideterminare direttamente l'imposta dovuta; l'errata liquidazione non comporta necessariamente l'annullamento integrale dell'avviso, potendo il giudice sostituire l'importo corretto.
- Un appello deve confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata: la ripetizione della tesi originaria senza una critica specifica può determinarne l'inammissibilità.
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