Circolare numero 2 del 12-01-2021
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) e del congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, per genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni amministrative per l'applicazione dell'art. 22‑bis del Dl n.137/2020: congedo indennizzato per genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado nelle "zone rosse" e congedo analogo, a valenza nazionale, per genitori di figli con disabilità grave frequentanti scuole o centri diurni. Vengono definiti destinatari, requisiti, durata, indennizzo (50% retribuzione), incompatibilità, modalità di domanda, limiti di spesa e codifiche per la denuncia contributiva e la contabilità.
Istruzioni operative per il congedo straordinario ai genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza (art. 22‑bis DL 137/2020)
Punti principali
Platea dei destinatari
Il beneficio è riservato ai genitori lavoratori dipendenti (esclusi autonomi e iscritti alla Gestione separata). Per il comma 1 (classi II e III secondarie di I grado) la misura si applica solo nelle aree "zona rossa" indicate nelle Ordinanze del Ministro della Salute; per il comma 3 (figli con disabilità grave) la misura ha valenza nazionale.
Requisiti per fruire del congedo
Il genitore deve essere lavoratore dipendente in servizio, non poter svolgere attività in modalità agile e avere un figlio frequentante la II o III classe della scuola secondaria di primo grado interessata (per il comma 1). Per il congedo per disabilità grave è richiesto il riconoscimento di gravità ai sensi dell'art.4, comma 1, L.104/1992. Non è necessaria la convivenza per l'art.22‑bis.
Durata e periodo di fruizione
Il congedo è fruibile per la durata indicata nelle Ordinanze del Ministro della Salute e non può essere richiesto per giorni anteriori al 9 novembre 2020. Può essere fruito da entrambi i genitori alternativamente, ma non negli stessi giorni.
Indennizzo e contribuzione
Per ogni giornata di congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione (calcolo secondo art.23 D.Lgs. 151/2001); i periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Sono indennizzabili solo le giornate lavorative ricadenti nel periodo richiesto.
Incompatibilità
Non è possibile fruire del congedo negli stessi giorni in cui l'altro genitore è in lavoro agile concesso per esigenze dello stesso figlio o sta già usufruendo dello stesso congedo (salvo deroghe specifiche per figli diversi o per casi di disabilità grave indicati nella circolare).
Congedo per figli con disabilità grave
Il congedo ai sensi del comma 3 è riconosciuto ai genitori di figli con gravità accertata (L.104/1992) per la sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni; è nazionale, applicabile indipendentemente dallo scenario regionale, con le stesse regole su alternanza genitoriale, indennizzo e compatibilità previste dalla circolare.
Presentazione della domanda
La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica (portale INPS con SPID/CIE/CNS o PIN rilasciato precedentemente, Contact Center integrato, Patronati). Saranno fornite istruzioni dettagliate tramite apposito messaggio; è possibile chiedere conguagli per periodi antecedenti alla presentazione purché non antecedenti al 9/11/2020 e, per il comma 1, rientranti nelle Ordinanze.
Monitoraggio della spesa
I congedi sono riconosciuti entro i limiti di spesa: 52,1 milioni per il 2020 e 31,4 milioni per il 2021. L'INPS monitora la spesa e comunica ai Ministeri; in caso di superamento dei limiti procederà al rigetto delle domande.
Istruzioni per la denuncia contributiva (settore privato)
Per Uniemens sono introdotti i codici evento MZ0 (art.22‑bis comma 1) e MZ1 (art.22‑bis comma 3); per il conguaglio i codici causale S121 (MZ0) e S122 (MZ1). La fruizione è giornaliera, va indicata la retribuzione persa, il codice fiscale del figlio e compilato il calendario giornaliero; indicazioni specifiche per Sport e Spettacolo, Fondi speciali e settore agricolo (PosAgri) sono fornite nella circolare.
Istruzioni per datori pubblici e gestioni ex INPDAP
Per i dipendenti del pubblico impiego le amministrazioni ricevono le domande direttamente dai lavoratori e comunicano i congedi in ListaPosPA utilizzando i codici Tipo Servizio previsti (es. 97/99 o 6/85 a seconda della gestione). I lavoratori pubblici non presentano domanda all'INPS.
Istruzioni contabili
Le rilevazioni contabili utilizzano i conti già istituiti per interventi assistenziali (GAT30181, GAT30182, GAT24181) opportunamente ridenominati; l'allegato modifica il piano dei conti per rendicontare oneri e recuperi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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