Regolamento (UE) 2024/1765
Regolamento delegato (UE) 2024/1765 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce, in modo dettagliato, le specifiche tecniche che devono guidare la redazione dei principali elementi del piano di gestione dei rischi per il riutilizzo dell’acqua in agricoltura. L’obiettivo è assicurare che i piani siano fondati su evidenze scientifiche, coerenti con una valutazione strutturata dei rischi e idonei a proteggere salute umana, animale e ambiente. Il testo disciplina la descrizione del sistema, l’individuazione di ruoli e responsabilità, la mappatura dei pericoli e delle vie di esposizione, le valutazioni del rischio, nonché misure preventive, monitoraggio, gestione delle emergenze e coordinamento tra soggetti coinvolti.
Specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi per il riutilizzo dell’acqua ai fini irrigui in agricoltura, a integrazione del regolamento (UE) 2020/741.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai piani di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua previsti dal regolamento (UE) 2020/741, in particolare ai sistemi di produzione, stoccaggio, distribuzione e utilizzo di acque affinate per l’irrigazione agricola. Riguarda gli operatori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e di affinamento, i gestori dei sistemi di stoccaggio e distribuzione, gli utilizzatori finali nei campi irrigati e le autorità competenti o comunque coinvolte nel processo. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non introduce un regime generale di riutilizzo, ma specifica tecnicamente i contenuti dei piani di gestione dei rischi richiesti dal regolamento quadro. È rilevante per progetti singoli o per piani che includano più sistemi di riutilizzo dell’acqua, con un approccio sufficientemente flessibile da adattarsi a configurazioni diverse e a utilizzatori finali numerosi o non ancora identificati.
Specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi nel riutilizzo dell’acqua
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2020/741, che disciplina le prescrizioni minime per il riutilizzo sicuro dell’acqua a fini irrigui in agricoltura. La finalità è rendere più preciso il contenuto dei piani di gestione dei rischi previsti dal regolamento quadro, così da garantirne solidità tecnica, qualità metodologica e coerenza con un approccio sistematico e basato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.
Contesto normativo e finalità
Secondo i considerando, la gestione dei rischi per il riutilizzo dell’acqua è un esercizio complesso, multidisciplinare e dipendente da molte variabili di sistema. Per questa ragione il regolamento stabilisce specifiche tecniche per i principali elementi dell’allegato II del regolamento (UE) 2020/741, lasciando comunque spazio all’uso di protocolli esistenti di valutazione e gestione dei rischi, purché conformi alle specifiche stabilite.
Ambito del piano di gestione dei rischi
Il testo si concentra sui sistemi di riutilizzo dell’acqua impiegati per l’irrigazione agricola e sui relativi piani di gestione dei rischi. Tali piani possono riguardare un singolo sistema oppure includere più sistemi di riutilizzo dell’acqua; in quest’ultimo caso la descrizione può essere più generale, ma deve comunque consentire una visione completa dei rischi potenziali e dei punti rilevanti della catena.
Descrizione del sistema di riutilizzo dell’acqua
La descrizione del sistema deve coprire tutti i processi e le fasi dal trattamento delle acque reflue urbane fino al riutilizzo nei campi agricoli, includendo infrastrutture, elementi tecnici e punti di consegna oltre il punto di conformità. Il piano deve specificare la produzione di acque affinate, l’eventuale stoccaggio, la distribuzione, le tecniche di irrigazione, l’uso previsto e le categorie di colture.
Per la fase di produzione devono essere indicati:
- le fonti delle acque reflue urbane, secondo le definizioni della direttiva 91/271/CEE;
- l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane e, se diverso, l’impianto di affinamento;
- i trattamenti effettuati e le tecnologie impiegate;
- le condizioni operative e i parametri di controllo rilevanti per la gestione dei rischi;
- la caratterizzazione della qualità dell’acqua nei punti significativi del sistema, al fine di individuare parametri che possano diventare pericolosi.
La caratterizzazione deve tenere conto, tra l’altro, dei parametri dell’allegato I, tabella 2, del regolamento (UE) 2020/741, dei parametri monitorati negli effluenti ai sensi della direttiva 91/271/CEE, di eventuali parametri richiesti da altre norme applicabili e, se disponibili, dei dati contenuti nei permessi di scarico degli impianti industriali che possono incidere sulla qualità delle acque affinate.
Stoccaggio, distribuzione e tecniche di irrigazione
Se il sistema prevede stoccaggio, il piano deve descrivere il tipo di serbatoi o bacini, la modalità operativa, i tempi medi di residenza e le strategie per preservare la qualità fisica, chimica e biologica dell’acqua, inclusi il rischio di ricrescita batterica e di proliferazione algale.
Per la distribuzione devono essere considerate le caratteristiche del pompaggio, delle condotte o dei canali, le modalità di controllo della qualità durante l’erogazione e le misure contro la contaminazione incrociata con acqua potabile, sistema fognario o altre fonti di inquinamento.
Le tecniche di irrigazione sono distinte in:
- sistemi superficiali o a gravità;
- sistemi a pioggia;
- sistemi di microirrigazione.
Il regolamento insiste sul fatto che, in particolare per l’irrigazione a pioggia, devono essere valutati i rischi per lavoratori e persone vicine esposte a gocce o aerosol. Possono inoltre essere rilevanti la gittata, la pressione di esercizio, il vento dominante e le misure preventive per contenere la dispersione.
Uso previsto e categorie di colture
Le informazioni sull’uso previsto devono essere coerenti con le classi di qualità delle acque affinate, le categorie di colture e le tecniche di irrigazione previste dal regolamento (UE) 2020/741. Il testo distingue tra:
- colture alimentari da consumare crude o non trasformate;
- colture alimentari destinate alla trasformazione;
- colture non alimentari.
Le colture alimentari da consumare crude sono ulteriormente qualificate in base al rapporto tra acqua affinata e parte commestibile della pianta, con distinzione tra piante da radice, colture epigee a basso fusto e ad alto fusto. Il piano può anche prevedere informazioni generali quando gli utilizzatori finali non sono ancora identificati o sono numerosi.
Soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità
Il regolamento richiede l’individuazione di tutte le parti coinvolte nel sistema e la definizione delle rispettive responsabilità. Le principali categorie sono:
- gestori dell’impianto di affinamento e, se diverso, dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane;
- gestori di stoccaggio e distribuzione;
- utilizzatori finali, come agricoltori, associazioni di agricoltori o consorzi di irrigatori;
- autorità diverse dall’autorità competente designata;
- altri soggetti che possano avere responsabilità o sede nella zona interessata.
Per ciascuna parte devono essere chiariti azioni, luogo e fase di esecuzione, nonché il momento in cui tali azioni devono essere svolte. Il regolamento dettaglia in particolare gli obblighi di gestione, manutenzione, attuazione delle misure del piano, gestione delle emergenze e comunicazione tra i soggetti.
Individuazione dei pericoli, degli eventi pericolosi e delle esposizioni
La valutazione dei rischi deve partire dall’identificazione dei pericoli, degli eventi pericolosi, delle popolazioni esposte, degli ambienti vulnerabili e delle vie di esposizione. I pericoli possono comprendere agenti patogeni, inquinanti, sostanze presenti nelle acque reflue urbane o nei reflui industriali, sostanze con effetti su suolo e colture e inquinanti emergenti, comprese microplastiche o contaminanti di nuova preoccupazione.
Gli eventi pericolosi da considerare includono, almeno:
- fallimenti delle misure preventive o dei trattamenti;
- scarichi accidentali, impropri o illegali;
- errori umani dovuti a formazione inadeguata;
- eventi stagionali o meteorologici estremi, come alluvioni e siccità;
- eventi sismici;
- vandalismo o terrorismo, inclusi attacchi informatici.
Le popolazioni da considerare comprendono operatori e lavoratori degli impianti e dei sistemi di distribuzione, utilizzatori finali nei campi irrigati, residenti e lavoratori della comunità locale e persone presenti accidentalmente nell’area. I comparti ambientali comprendono acque superficiali, sotterranee e costiere, aree di captazione per acqua potabile, suolo, colture, ecosistemi e aree protette, nonché zone sensibili ai nutrienti e vulnerabili ai nitrati.
Vie di esposizione
Le vie di esposizione per la salute umana e animale includono:
- ingestione diretta o indiretta di acque affinate;
- contatto cutaneo o oculare diretto o indiretto;
- inalazione di aerosol.
Per l’ambiente, il piano deve valutare infiltrazioni nelle acque sotterranee, deflussi verso acque superficiali o costiere e rilascio in aree sensibili o protette. L’analisi deve considerare le caratteristiche locali del sito, inclusi geologia, idrogeologia, idrologia, suolo, aree permeabili o impermeabili e condizioni meteorologiche.
Valutazione del rischio per ambiente e salute
La valutazione del rischio deve essere condotta per ciascun pericolo o gruppo di pericoli e per ciascuna via di esposizione. Per l’ambiente, il regolamento richiede un’analisi delle vie di esposizione, un vaglio dei pericoli rispetto alle norme di qualità ambientale applicabili, una valutazione dell’esposizione, una stima della probabilità che il pericolo raggiunga un corpo idrico e una caratterizzazione finale del rischio. Si fa riferimento anche a matrici di rischio e a metodi proposti da norme ISO e orientamenti OMS/Commissione.
Per la salute umana e animale, la valutazione deve analizzare le vie di esposizione delle popolazioni, eventuali relazioni dose-risposta, il grado di esposizione legato alle concentrazioni dei pericoli, la caratterizzazione del rischio e la probabilità/gravitá delle conseguenze. È ammesso l’uso di metodi qualitativi, ma se i dati sono sufficienti o il rischio è elevato devono essere utilizzati metodi quantitativi.
Coordinamento con altre discipline normative
Il regolamento impone di considerare nel risk assessment un ampio insieme di prescrizioni settoriali, tra cui quelle su nitrati, acque destinate al consumo umano, tutela delle acque superficiali e sotterranee, acque di balneazione, fanghi di depurazione, igiene degli alimenti e dei mangimi, criteri microbiologici, contaminanti negli alimenti, residui di antiparassitari e salute animale. In pratica, il piano di gestione dei rischi deve essere coerente non solo con il regolamento (UE) 2020/741, ma anche con l’insieme delle norme ambientali, sanitarie e alimentari richiamate.
Prescrizioni aggiuntive, barriere e misure preventive
Se la valutazione del rischio lo richiede, devono essere introdotti parametri aggiuntivi o più rigorosi per la qualità e il monitoraggio delle acque affinate, determinando soglie specifiche in funzione del sistema e delle condizioni locali. Le barriere e le misure preventive possono essere applicate nell’impianto, nei sistemi di stoccaggio e distribuzione o nei campi irrigati, anche mediante tecniche alternative di irrigazione, zone cuscinetto, dispositivi di protezione individuale e protocolli igienici.
Il regolamento ammette l’uso di più barriere combinate, con approccio multibarriera, per ottenere la riduzione logaritmica complessiva necessaria a contenere i rischi. Tutte le misure devono essere riesaminate e aggiornate sulla base dell’esperienza operativa, dei risultati del monitoraggio e dell’emersione di nuovi rischi o incidenti.
Controllo qualità, monitoraggio ambientale ed emergenze
Il piano deve includere sistemi e procedure di controllo della qualità, comprensivi di procedure standard di esercizio, manutenzione, campionamento, analisi, formazione, monitoraggio e individuazione dei punti critici di controllo. Devono essere previsti anche programmi per le apparecchiature di misura, incluse le sonde online, e per le barriere preventive.
Il monitoraggio ambientale deve essere basato sulla valutazione del rischio e riguardare, quando opportuno, acque superficiali, acque sotterranee e suolo. I risultati vanno utilizzati per rivalutare i rischi e verificare l’efficacia delle misure preventive e di emergenza. Il regolamento richiede inoltre protocolli per la gestione degli incidenti e delle emergenze, con procedure di notifica, flussi di comunicazione, misure correttive e sistemi di allarme in tempo reale.
Meccanismi di coordinamento
Infine, devono essere istituiti meccanismi di coordinamento e comunicazione tra i soggetti coinvolti, con aggiornamento periodico. Devono essere previsti elenchi dei recapiti, procedure di segnalazione alle autorità e agli utilizzatori finali, nonché procedure per trasmettere avvisi e informazioni in caso di emergenza, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.
Disposizioni principali
Adozione delle specifiche tecniche
L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento, che contiene le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2020/741.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Descrizione del sistema di riutilizzo dell’acqua
L’allegato richiede una descrizione completa del sistema, dalla trattazione delle acque reflue urbane fino al riutilizzo finale nei campi agricoli, includendo infrastrutture, fasi tecniche, punti di consegna oltre il punto di conformità, stoccaggio, distribuzione, tecniche di irrigazione, uso previsto e categorie di colture. Per sistemi con molti utilizzatori finali o con più sistemi nel medesimo piano è ammessa una descrizione più generale, purché consenta di individuare i rischi potenziali.
Produzione delle acque affinate e caratterizzazione della qualità
Devono essere indicati le fonti delle acque reflue urbane, l’impianto di trattamento, l’eventuale impianto di affinamento, i processi e le tecnologie impiegate, le condizioni operative e i parametri di controllo. È richiesta la caratterizzazione della qualità dell’acqua nei punti rilevanti del sistema, includendo parametri dell’allegato I, tabella 2, del regolamento (UE) 2020/741, parametri dei monitoraggi impiantistici, dati derivanti da altre prescrizioni applicabili e, se del caso, registri e permessi di scarico rilevanti.
Stoccaggio e distribuzione
Se presenti, i sistemi di stoccaggio devono essere descritti in termini di tipologia, modalità operativa, tempi di residenza e strategie di controllo della qualità fisica, chimica e biologica. Per la distribuzione occorre indicare sistemi di pompaggio, condotte o canali, strategie di controllo della qualità durante l’erogazione e misure contro la contaminazione incrociata con acqua potabile, fognatura o altre fonti di inquinamento.
Tecniche di irrigazione e uso previsto
Devono essere descritte le tecniche di irrigazione utilizzate o pianificate, distinguendo tra irrigazione superficiale, a pioggia e microirrigazione, con particolare attenzione alle misure di protezione dei lavoratori e delle persone esposte agli aerosol. Le informazioni devono riguardare anche gli usi previsti delle acque affinate, i punti di utilizzo, i periodi e le frequenze di impianto/raccolta, le categorie di colture e, se del caso, ulteriori trattamenti, miscelazioni o barriere dopo il punto di conformità.
Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti
Il regolamento individua le categorie di soggetti da considerare nel piano: gestori degli impianti, gestori di stoccaggio e distribuzione, utilizzatori finali, autorità diverse dall’autorità competente designata e altri soggetti rilevanti. Per ciascuno vanno definite azioni, luogo/fase di esecuzione e momento di esecuzione. Sono specificati compiti di gestione, manutenzione, preparazione e aggiornamento del piano, gestione delle emergenze e comunicazione tra le parti.
Individuazione di pericoli, eventi pericolosi, popolazioni ed ambienti esposti
Devono essere identificati i potenziali pericoli presenti nelle acque affinate, inclusi agenti patogeni, inquinanti e sostanze emergenti, nonché gli eventi pericolosi come guasti, scarichi accidentali, errori umani, eventi meteorologici estremi, eventi sismici e atti vandalici o terroristici. Il piano deve inoltre individuare popolazioni esposte, comparti ambientali vulnerabili e vie di esposizione, comprendendo ingestione, contatto cutaneo/oculare e inalazione, nonché infiltrazione e deflusso verso acque, suolo e aree sensibili.
Valutazione dei rischi e metodi
La valutazione dei rischi per ambiente e salute deve analizzare vie di esposizione, pericoli e probabilità/gravitá delle conseguenze, usando metodi qualitativi, semiquantitativi o quantitativi a seconda dei dati disponibili e del livello di rischio. Sono richiamate matrici di rischio, modelli dose-risposta, la norma ISO 20426:2018, il manuale OMS e gli orientamenti tecnici della Commissione; nei casi ad alto rischio o con dati sufficienti si richiedono approcci quantitativi.
Integrazione con altre prescrizioni UE e nazionali
La valutazione del rischio deve considerare numerose fonti normative, tra cui direttive su nitrati, acque destinate al consumo umano, acque superficiali e sotterranee, acque di balneazione, fanghi di depurazione, igiene alimentare e dei mangimi, contaminanti negli alimenti, residui di antiparassitari e salute animale. Il regolamento specifica come tali prescrizioni incidono sull’analisi dei rischi e sulla determinazione di soglie o misure aggiuntive.
Prescrizioni supplementari, barriere e monitoraggio
Se necessario per la protezione dell’ambiente e della salute, il piano deve prevedere parametri aggiuntivi o più rigorosi di qualità e monitoraggio, con soglie determinate sulla base dei pericoli individuati e dei risultati della valutazione del rischio. Possono essere previste misure preventive e barriere nei diversi segmenti del sistema, anche con approccio multibarriera e con riesame periodico in base alle prestazioni e ai nuovi rischi rilevati.
Sistemi di controllo qualità, monitoraggio ambientale ed emergenze
Devono essere istituiti sistemi e procedure di controllo della qualità, con procedure operative standard, calendario di esercizio e manutenzione, compiti e responsabilità, punti critici di controllo, campionamento e analisi, manutenzione delle apparecchiature e formazione degli operatori. Il monitoraggio ambientale deve coprire acque superficiali, sotterranee e suolo, essere coerente con la valutazione del rischio e con la direttiva 2009/90/CE, e fornire basi per rivalutare i rischi. Devono inoltre essere predisposti protocolli per incidenti ed emergenze e meccanismi di coordinamento e comunicazione tra le parti coinvolte.
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