Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3242/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale rep. CD/778/2026 PROT. CD/39650/2026 del 23 marzo 2026 emessa dal Comune di Roma, Municipio Roma III. E.Q. Attività Produttive SUAP, Ufficio SUAP ed avente ad oggetto il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione al pubblico ivi indicata.

Giustizia amministrativa202603711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale comunale recante il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione al pubblico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale, Municipio Roma III, ha vietato la prosecuzione dell’attività di somministrazione al pubblico, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di legittimità dedotti. Il provvedimento impugnato rinvia unicamente, quale presupposto, a un’ingiunzione di demolizione adottata l’11 dicembre 2025. Tale ingiunzione era stata impugnata in altro giudizio, definito dal TAR con sentenza, la cui efficacia è stata successivamente sospesa dal Consiglio di Stato sia in sede monocratica sia in sede collegiale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del divieto di prosecuzione dell’attività. La decisione è fondata sulla circostanza che il provvedimento impugnato trova il proprio unico presupposto nell’ingiunzione di demolizione, la cui efficacia è stata a sua volta sospesa dal Consiglio di Stato nell’ambito del distinto giudizio. Il TAR ha quindi ritenuto necessario sospendere anche gli effetti dell’atto consequenziale, in attesa della definizione nel merito della controversia presupposta. È stata fissata l’udienza pubblica per il 6 aprile 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale prevista dal codice del processo amministrativo; il testo non esplicita ulteriormente i presupposti concretamente valutati.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo trova il proprio unico presupposto in un atto presupposto la cui efficacia è stata sospesa cautelarmente dal giudice, può essere sospesa in via cautelare anche l’efficacia del provvedimento consequenziale, in attesa della definizione del giudizio relativo all’atto presupposto.
  • La sospensione cautelare dell’efficacia della decisione di primo grado da parte del giudice d’appello rileva, nel giudizio relativo all’atto consequenziale, quale elemento idoneo a giustificare la sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo fondato esclusivamente sull’atto oggetto della controversia presupposta.

Come è indicizzato

MaterieEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.