Sentenza del 08/04/2016 n. 6888 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo su propri beni mobili, sostenendo che una delle quattro cartelle di pagamento prodromiche, pari a Euro 420,91, non le fosse stata notificata. La CTR del Lazio aveva accolto tale impostazione, ritenendo inutilizzabile la documentazione depositata per la prima volta in appello da Equitalia, rimasta contumace in primo grado, per dimostrare la regolarità delle notifiche. Equitalia ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 58, nonché un vizio di motivazione, sostenendo che la produzione documentale costituisse una mera difesa e non una nuova eccezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e rinviato la causa a una diversa sezione della medesima CTR, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che, nel processo tributario, la parte rimasta contumace in primo grado può produrre per la prima volta in appello documenti diretti a dimostrare la regolarità della notifica dell’atto contestato. Tale produzione costituisce una mera difesa volta a confutare le ragioni del contribuente e non una nuova eccezione in senso stretto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto.
La produzione in appello di documenti volti a dimostrare la regolarità della notifica contestata dal contribuente non introduce una nuova eccezione, ma costituisce una difesa diretta a confutare i fatti posti a fondamento del ricorso.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58
Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello.
Anche la parte rimasta contumace in primo grado può depositare in appello documenti rilevanti per la decisione, inclusa la documentazione relativa alla notifica di una cartella di pagamento contestata.
Art. 360 c.p.c., n. 3
È stato richiamato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme processuali relative alla produzione documentale e alle nuove eccezioni nel giudizio tributario.
Art. 360 c.p.c., n. 5
È stato richiamato per denunciare un’insufficiente, omessa o contraddittoria motivazione; il relativo motivo è stato però dichiarato assorbito dopo l’accoglimento del primo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la contestazione della mancata notifica di un atto impone al giudice di verificare l’effettiva esistenza e regolarità della notifica.
- La parte rimasta contumace in primo grado può produrre per la prima volta in appello documenti destinati a dimostrare la regolarità della notifica contestata, purché tali documenti costituiscano una difesa e non introducano una domanda o un’eccezione nuova in senso stretto.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992 non impedisce di documentare o provare fatti già compresi nell’oggetto della controversia.
- Quando il contribuente deduce l’omessa notifica di una cartella, la produzione dell’originale della cartella, della relata o degli altri documenti notificatori serve a confutare la domanda avversaria e non equivale, di regola, alla proposizione di una nuova eccezione.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente sulla regolarità della notifica: il giudice di rinvio deve riesaminare la documentazione e decidere nuovamente anche sulle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 640 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 643 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 1354 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 1987 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 1991 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 1994 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →