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Sentenza

Sentenza n. 405/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 233/2024 resa Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, pubblicata il 4 luglio 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva in data 11.7.2024.

Giustizia amministrativa202500659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza del Ministero alla sentenza n. 233/2024 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 233/2024 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, pubblicata il 4 luglio 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva l'11 luglio 2024. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha provveduto a dare esecuzione al giudicato, sebbene successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. Non sono indicati ulteriori motivi di illegittimità o specifiche contestazioni, poiché la decisione si fonda sulla sopravvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'Amministrazione avesse ottemperato al giudicato e che, pertanto, non residuasse una controversia da decidere. Poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione della domanda, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Le somme sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • L'esecuzione integrale, nel corso del giudizio, del giudicato di cui è stata chiesta l'ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'utilità concreta della decisione giudiziale.
  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio e al rimborso del contributo unificato, in quanto la proposizione del ricorso è stata resa necessaria dall'inadempimento originario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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