Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36389/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’unico motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., era privo di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata e riproponeva questioni già adeguatamente vagliate e respinte in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione assunta il 22 settembre 2026.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli, lamentando con l’unico motivo l’erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p. e chiedendo il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che la censura riproponeva profili già esaminati e respinti dai giudici di merito senza formulare una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, la Corte d’appello aveva valorizzato le modalità della condotta, ritenute significative anche dell’abitualità nel delinquere, la gravità del fatto e l’entità del danno causato dal reato presupposto. Il testo non indica il reato contestato, i fatti concreti, la pena né la data della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    la sentenza impugnata, che ha rigettato con congrue argomentazioni il riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

    Nel caso concreto, la causa di non punibilità è stata negata dai giudici di merito sulla base delle modalità della condotta, ritenute significative anche dell’abitualità nel delinquere, della gravità del fatto e dell’entità del danno; la censura in cassazione che riproponga tali profili senza una critica specifica è inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, senza una critica specifica alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Nel valutare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, possono assumere rilievo le modalità della condotta, la gravità del fatto e l’entità del danno; la decisione di merito che neghi il beneficio sulla base di tali elementi non può essere superata mediante la mera reiterazione della richiesta.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.