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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33659/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per euro 69.000, oltre accessori, qualificando la pretesa come ripetizione di indebito oggettivo: sosteneva che tali somme fossero state versate in eccedenza rispetto al prezzo pattuito in un preliminare di compravendita immobiliare relativo a un immobile sito in Sesto Calende. L'ingiunto proponeva opposizione e, in via pregiudiziale, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, invocando il foro inderogabile del consumatore ex artt. 3 e 66-bis cod. cons., deducendo di aver agito per finalità estranee alla propria attività professionale di avvocato. Il Tribunale aderiva a tale impostazione, riteneva non documentata una finalità professionale dell'operazione e dichiarava la nullità del decreto, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio. La società proponeva quindi regolamento necessario di competenza, sostenendo che il resistente non fosse consumatore ma avesse agito quale mandatario e adiectus solutionis causa di soggetti terzi, e comunque che l'eccezione di incompetenza fosse incompleta perché non investiva tutti i fori concorrenti ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c., in particolare il forum destinatae solutionis coincidente con Roma.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che la controversia non rientrasse nell'ambito di applicazione del foro del consumatore, perché dagli atti non emergevano elementi idonei a qualificare il resistente come consumatore né a ricondurre la pretesa di ripetizione di indebito a un rapporto di consumo. Ha valorizzato, invece, gli elementi documentali che mostravano un ruolo del resistente legato a operazioni immobiliari con finalità speculative o professionali, e comunque un mandato/ruolo ausiliario nella gestione del pagamento del prezzo. Ha inoltre condiviso l'ulteriore rilievo della ricorrente secondo cui l'eccezione di incompetenza territoriale non poteva essere scrutinata secondo gli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. per difetto di contestazione di tutti i fori concorrenti. Ne è conseguita l'affermazione della competenza per territorio del Tribunale di Roma sul monitorio e sull'opposizione, con ordine di riassunzione davanti a quel giudice entro tre mesi dalla comunicazione del deposito. Le spese sono state poste a carico del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 66-bis cod. cons.

    Il foro inderogabile del consumatore presuppone una controversia relativa a un contratto disciplinato dal codice del consumo e opera solo quando il rapporto sia effettivamente di consumo.

  • artt. 3 e 66-bis cod. cons.

    La qualifica di consumatore richiede che il contratto sia finalizzato a soddisfare esigenze della vita comune di relazione, estranee all'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale.

  • artt. 18, 19 e 20 c.p.c.

    L'eccezione di incompetenza territoriale deve confrontarsi con tutti i fori concorrenti invocabili; se non li contesta tutti, non può essere accolta nei termini prospettati.

  • art. 47 c.p.c.

    È stato richiamato come base del controricorso nel regolamento di competenza.

  • art. 5, comma 5, d.m. n. 55 del 2014

    «qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»

    Il giudizio di regolamento di competenza, avendo ad oggetto solo la questione di competenza e non l'intera controversia, può essere liquidato come valore indeterminabile.

Massime di principio

  • Il foro del consumatore si applica solo quando la controversia, anche se non strettamente contrattuale, sia comunque connessa a un rapporto di consumo e il fatto generatore della pretesa sia riferibile a un contratto concluso dal professionista per finalità estranee alla propria attività.
  • La qualità di consumatore non può essere affermata in modo apodittico: occorre verificare in concreto le finalità dell'operazione e gli elementi documentali che descrivono il ruolo effettivo del soggetto nel rapporto.
  • L'azione di ripetizione di indebito può ricadere nel perimetro del codice del consumo solo se l'indebito si colleghi a una vicenda negoziale di consumo; in difetto, resta soggetta alle ordinarie regole di competenza.
  • Chi eccepisce l'incompetenza territoriale deve contestare tutti i fori concorrenti astrattamente applicabili, altrimenti l'eccezione non è completa e non può condurre alla declinatoria di competenza.
  • Nel regolamento di competenza, la liquidazione delle spese può essere effettuata assumendo il valore indeterminabile, perché l'oggetto del giudizio riguarda solo la questione di competenza e non il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaClausole vessatorie
RamiProcesso civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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