Sentenza del 10/03/2016 n. 1387 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Cessione intracomunitaria - Uscita merce dal territorio dello Stato - Onere probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata in assenza di una prova adeguata dell'uscita fisica dei beni dall'Italia. È stato quindi affermato che, per beneficiare del regime di non imponibilità IVA, il cedente deve dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti della cessione intracomunitaria, inclusa l'effettiva spedizione o il trasporto dei beni in altro Stato membro.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 41 del d.l. 331/1993 alle cessioni intracomunitarie. Il contribuente/cedente doveva dimostrare, con elementi oggettivi e attendibili, che i beni erano stati effettivamente trasportati fuori dal territorio dello Stato e consegnati in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'onere probatorio non si esauriva nella documentazione formale della vendita, ma comprendeva la prova dell'effettiva movimentazione fisica dei beni, da fornire secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
Norme richiamate
Art. 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
Regime IVA delle cessioni intracomunitarie
La non imponibilità IVA presuppone, oltre alla cessione tra soggetti di Stati membri diversi, l'effettiva uscita dei beni dal territorio italiano verso un altro Stato membro.
Massime di principio
- Nelle cessioni intracomunitarie, l'onere di provare i requisiti della non imponibilità IVA grava sul cedente/contribuente.
- La prova deve riguardare concretamente l'uscita fisica dei beni dall'Italia, non soltanto l'esistenza della fattura, del contratto o della documentazione commerciale.
- La prova può essere fornita mediante un insieme coerente di documenti e circostanze oggettive, valutati secondo ragionevolezza e proporzionalità; non è necessariamente richiesta un'unica tipologia documentale.
- In mancanza di elementi sufficienti a dimostrare il trasferimento dei beni in un altro Stato membro, l'Amministrazione può negare il regime di non imponibilità e recuperare l'IVA.
- È opportuno che il cedente conservi documentazione relativa a trasporto, consegna, destinatario, pagamenti e successiva movimentazione dei beni, così da poter dimostrare l'effettività dell'operazione.
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