Cassazione Penale, Sentenza n. 17871/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della privazione della libertà derivante dall'esecuzione di mandati di arresto europeo emessi dalla Procura di Pescara dopo la sua consegna al Belgio in forza di un mandato di arresto europeo emesso dal GIP di Teramo. Si lamentava la violazione del principio di specialità (secondo cui la persona consegnata non può essere sottoposta a procedimento o privata della libertà per fatti anteriori e diversi da quelli per cui è stata concessa la consegna, salvo eccezioni quali la rinuncia o il consenso dello Stato che ha eseguito la consegna).
La decisione
La Corte ha respinto il rilievo di violazione del principio di specialità. Ha rilevato che, sebbene la consegna fosse avvenuta sulla base del mandato emesso dal GIP di Teramo, successivamente lo Stato che aveva eseguito quel primo mandato (il Belgio) ha prestato assenso all'esecuzione dei due mandati emessi dalla Procura di Pescara. Tale assenso rende legittima la privazione della libertà di Lupo anche rispetto ai mandati successivi, eliminando il contrasto col principio di specialità. La Corte ha richiamato la normativa e la giurisprudenza che confermano che il principio di specialità opera anche in fase esecutiva e che il consenso dello Stato esecutore o la rinuncia del ricercato sono eccezioni che ne consentono il superamento; di conseguenza il provvedimento di esecuzione (del Procuratore della Repubblica di Pescara del 13/12/2023) è stato ritenuto legittimo.
Norme richiamate
Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957
Principio di specialità. Riconosciuto come limite alla consegna: la persona consegnata non può essere sottoposta a procedimento o privata della libertà per fatti diversi da quelli per cui è stata consegnata, salvo eccezioni.
Legge 30 gennaio 1963, n. 300
ratifica della Convenzione Europea di estradizione
Atto di recepimento della Convenzione nel diritto interno; implica applicabilità del principio di specialità.
Codice di procedura penale
Richiama e recepisce il principio di specialità nell'ordinamento processuale italiano.
Legge 22 aprile 2005, n. 69
Norma di adeguamento alla decisione quadro 2002/584/GAI (mandato di arresto europeo); stabilisce che la consegna è soggetta ai limiti del principio di specialità con le eccezioni previste dall'art. 26 (e norme correlate).
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio
art. 27, par. 3, lett. g) e art. 26 (eccezioni)
Prevede la possibilità che lo Stato che ha eseguito la consegna dia il proprio assenso all'esecuzione di misure diverse o ulteriori rispetto ai reati per cui la consegna è stata autorizzata; tale assenso legittima l'esecuzione anche in presenza del principio di specialità.
Massime di principio
- Il principio di specialità impedisce che la persona consegnata sia sottoposta a procedimento o privata della libertà per fatti anteriori e diversi da quelli per cui è stata concessa la consegna, salvo rinuncia del ricercato o assenso formale dello Stato che ha eseguito la consegna.
- Tale principio opera anche in fase esecutiva: non è possibile eseguire una sentenza o altra misura privativa della libertà per fatti diversi senza rispettare le eccezioni previste (rinuncia o consenso).
- Il consenso dello Stato che ha eseguito la consegna (assenso) rende lecita l'esecuzione successiva di mandati emessi da altro Stato membro: prima di eseguire misure ulteriori occorre verificare l'esistenza di tale assenso formale.
- Nelle valutazioni pratiche, è fondamentale verificare la cronologia dei fatti (se i reati sono anteriori alla consegna) e se lo Stato esecutore abbia rilasciato un assenso scritto o se il ricercato abbia rinunciato al beneficio del principio di specialità.
- In situazioni analoghe è opportuno chiedere agli organi giudiziari/ amministrativi competenti copia dell'assenso dello Stato esecutore o della rinuncia del ricercato prima di considerare illegittima qualsiasi esecuzione successiva.
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