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Legge

L.R. Calabria 6/2001

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 6, recante: ‘Istituzione

Normativa regionaleL.R. Calabria 6/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina dell’assicurazione infortuni per i consiglieri regionali della Calabria, elevando i massimali, fissando una convenzione quinquennale con assicuratore idoneo e precisando la durata di copertura per consiglieri e assessori non consiglieri. Le nuove disposizioni hanno effetto dall’1 aprile 2001; è inoltre abrogata la legge regionale 17 gennaio 1994, n. 1.

Modifiche all’assicurazione infortuni dei consiglieri regionali

Modifiche alla disciplina dell’assicurazione infortuni dei consiglieri regionali

La legge regionale della Calabria del 30 marzo 2001, n. 6 interviene sulla precedente disciplina dell’assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali, aggiornandone i massimali, la gestione della convenzione assicurativa, la durata della copertura e il relativo onere finanziario.

Massimali dell’assicurazione

Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiori a specifici limiti massimi:

  • lire 3.000.000.000 in caso di morte;
  • lire 3.000.000.000 in caso di invalidità permanente;
  • lire 500.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

Affidamento della copertura e durata della convenzione

L’affidamento del servizio assicurativo avviene tramite bando di gara e stipula di una convenzione di durata quinquennale con un istituto assicurativo idoneo e di comprovata solidità, secondo le norme del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale. Le successive rideterminazioni dei massimali sono rimesse all’Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione.

Soggetti coperti e durata dell’operatività

La disciplina si applica:

  • ai consiglieri regionali fino alla data di proclamazione degli eletti del Consiglio regionale rinnovato;
  • agli assessori non consiglieri per tutta la durata della carica;
  • ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura fino alla data di cessazione.

Decorrenza della disciplina

Le disposizioni della legge producono effetto dall’1 aprile 2001.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dalla legge si provvede con lo stanziamento previsto sul capitolo 1001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 e con i corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Abrogazione espressa

È abrogata la legge regionale 17 gennaio 1994, n. 1.

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