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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23894/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi principali: 1) carenza di motivazione in ordine alla prescrizione del reato, deducendo che il primo decreto di citazione in appello riportava la dicitura "reato estinto per intervenuta prescrizione" e che la Corte territoriale non avrebbe valutato l'eventuale persistenza dell'occupazione dell'alloggio popolare; 2) violazione di norme processuali (artt. 178, 179, 678, 666 e 420-ter c.p.p.) per avere la Corte d'appello disatteso l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore: il difensore aveva chiesto via PEC il differimento dell'udienza perché impegnato contestualmente davanti al Tribunale di Cassino a difesa di un imputato ristretto in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto irrilevante la dicitura iniziale di "prescrizione" contenuta in un atto meramente propulsivo (art. 601 c.p.p.), osservando altresì che un secondo decreto, emesso successivamente per vizio di notifica, non riportava tale annotazione; inoltre ha ricordato la natura di delitto permanente dell'occupazione abusiva (art. 633 e 639-bis c.p.), il cui termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione o dalla condanna di primo grado, e ha rilevato fatti che dimostravano la persistenza dell'occupazione (notifiche eseguite nell'immobile nel 2024). Sul secondo motivo ha ritenuto legittima la decisione della Corte d'appello di respingere l'istanza di rinvio, perché il difensore aveva accettato il nuovo impegno in data successiva rispetto alla conoscenza e alla fissazione della udienza (quindi il presunto impedimento non era sopravvenuto all'atto di accettazione del mandato) e l'istanza era stata presentata tardivamente; la giurisprudenza impone che il legittimo impedimento professionale sia tempestivamente prospettato e sussistano specifiche condizioni (impossibilità di sostituto, ragioni essenziali, ecc.). Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Rilevata la natura di illecito collegata all'occupazione abusiva; la Corte considera l'occupazione come comportamento permanente il cui termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione.

  • art. 639-bis c.p.

    Richiamata in quanto norma che sanziona l'occupazione abusiva di immobili pubblici; la Corte ne conferma l'applicazione anche con riguardo alla natura continuativa del fatto.

  • art. 601 c.p.p.

    La Corte indica che l'annotazione di prescrizione in un primo decreto ex art. 601, se contenuta in un atto meramente propulsivo, ha valenza organizzatoria e non decisoria, e può essere rettificata da successivi atti/regolarizzazioni.

  • art. 420-ter c.p.p.

    Applicata per i criteri del legittimo impedimento del difensore: l'impedimento è riconosciuto solo se sopravvenuto all'atto di nomina/accettazione, tempestivamente prospettato, con indicazione delle ragioni essenziali e dell'impossibilità di sostituzione; se il difensore ha accettato un nuovo incarico dopo essere a conoscenza della data già fissata, non può invocare il legittimo impedimento.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato come norma che abilita la Corte di Cassazione a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma per la Cassa delle Ammende quando il ricorso è infondato.

Massime di principio

  • Nei reati di occupazione abusiva (art. 633, 639-bis c.p.) la prescrizione è correlata alla natura continuativa del fatto: il termine prescrizionale decorre dalla cessazione dell'occupazione o dalla pronuncia di condanna di primo grado; fino a quel momento il reato può ritenersi perdurante.
  • Le annotazioni di estinzione del reato riportate in atti meramente propulsivi o amministrativi (es. primo decreto di citazione) non hanno valore decisorio definitivo e possono essere corrette con successivi atti di regolarizzazione o con l'accertamento del perdurare della condotta.
  • Per invocare il legittimo impedimento del difensore ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p. è necessario: prospettare l'impedimento non appena noto; documentare le ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nell'altro processo; dichiarare l'assenza di altro codifensore e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto. Se l'impegno è stato assunto dopo la fissazione dell'udienza già nota o dopo l'accettazione dell'incarico, il difensore non può avvalersi del legittimo impedimento.
  • La comparsa in udienza di un sostituto nominato ai sensi dell'art. 102 c.p.p. non garantisce automaticamente il differimento: la Corte valuta la tempestività e la fondatezza dell'istanza e la responsabilità del difensore nella gestione delle date processuali.
  • La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato e condannare il ricorrente alle spese e ad una somma a titolo di ammenda (art. 606 c.p.p.).

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