Cassazione Civile, Ordinanza n. 13092/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta avverso l'intimazione di pagamento fondata su un contratto di mutuo stipulato con atto pubblico nel 2002, nel quale una società aveva ottenuto un finanziamento e alcuni soggetti avevano prestato fideiussione. Gli opponenti sostenevano che il mutuo non potesse costituire valido titolo esecutivo perché, pur contenendo una dichiarazione di ricevuta della somma, prevedeva che il denaro restasse presso l'istituto mutuante mediante un deposito cauzionale infruttifero, con svincolo solo al verificarsi di determinate condizioni; inoltre richiamavano un atto successivo di quietanza del 2006, ritenuto incompatibile con il primo atto. I fideiussori aggiungevano che non avevano partecipato all'atto di quietanza finale e che ciò escludeva l'efficacia del titolo nei loro confronti. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione, ritenendo tardive o nuove alcune censure. In cassazione i ricorrenti deducevano, da un lato, violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello qualificato come nuove le doglianze già dedotte in primo grado e, dall'altro, violazione dell'art. 474 c.p.c. per avere considerato il mutuo valido titolo esecutivo nonostante il deposito cauzionale e la pretesa contraddittorietà con l'atto di quietanza successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo con cui si contestava la violazione delle regole sulle domande e questioni nuove, richiamando il principio secondo cui il contratto di mutuo, quando la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario e quest'ultimo assuma un'obbligazione di restituzione univoca ed espressa, costituisce valido titolo esecutivo anche se la somma è contestualmente costituita in deposito o pegno irregolare con funzione cauzionale. Ha quindi confermato che non occorre un successivo atto pubblico che attesti lo svincolo della somma. Quanto ai fideiussori, ha rilevato che la Corte d'appello non aveva espressamente esaminato il profilo della loro mancata sottoscrizione dell'atto di quietanza finale, ma ha corretto la motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 384 c.p.c., osservando che tale circostanza era irrilevante perché il titolo esecutivo era già costituito dal mutuo del 2002 e la quietanza del 2006 riguardava solo la fase di smobilizzo. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente tra le parti; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 474 c.p.c.
Il contratto di mutuo è titolo esecutivo quando la somma è stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario e vi è un'obbligazione restitutoria univoca, espressa e incondizionata; la presenza di pattuizioni accessorie di deposito cauzionale non elimina di per sé il titolo.
art. 345 c.p.c.
In appello non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle dedotte con l'opposizione, salvo che si tratti di mere precisazioni o profili già compresi nel thema decidendum.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su ciò che è stato effettivamente dedotto; tuttavia, in cassazione la motivazione può essere corretta se il dispositivo è conforme a diritto.
art. 384 c.p.c.
La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata e decidere nel merito quando la questione di diritto è infondata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
art. 111 Cost.
I principi di economia processuale e ragionevole durata giustificano, in presenza di una questione infondata, la decisione nel merito senza rinvio.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto, se previsto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso.
Massime di principio
- Il contratto di mutuo può costituire titolo esecutivo anche quando la somma mutuata sia contestualmente assoggettata a deposito o pegno irregolare con funzione cauzionale, purché la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario e nel contratto sia presente un'obbligazione restitutoria espressa, univoca e incondizionata.
- Ai fini dell'art. 474 c.p.c. non è necessario un successivo atto pubblico o una scrittura autenticata che certifichi lo svincolo della somma, se il titolo originario già integra tutti i requisiti dell'azione esecutiva.
- Le pattuizioni accessorie che regolano il successivo svincolo o il mantenimento cauzionale della somma incidono sulle modalità di disponibilità del denaro, ma non escludono di per sé la configurabilità del credito esigibile in base al mutuo.
- In sede di legittimità, quando la questione di diritto è infondata e non richiede accertamenti di fatto, la Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata e confermare il dispositivo senza rinvio, in ossequio ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- La mancata partecipazione di un fideiussore all'atto successivo di quietanza o di riepilogo del piano di ammortamento non è decisiva se il titolo esecutivo è già individuabile nel mutuo originario e l'atto successivo riguarda solo fasi esecutive o ricognitive del rapporto.
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