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Sentenza

Sentenza n. 987/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1488/2025, pubblicata in data 12.5.2025 nel giudizio rubricato sub n. 181/2023.

Giustizia amministrativa202501177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1488/2025, recante la condanna del Ministero della Difesa al pagamento di somme, interessi e spese processuali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1488/2025, che aveva condannato il Ministero della Difesa al pagamento di somme in favore di tre soggetti, oltre interessi e spese processuali. Nel giudizio amministrativo hanno agito anche i difensori personalmente, qualificandosi quali antistatari, per ottenere il pagamento diretto delle spese di lite. Il Ministero si è costituito e ha documentato, con nota dirigenziale del 22 maggio 2026 e relativi atti contabili, l'ordinazione e l'avvenuto pagamento delle somme in favore di due dei creditori indicati nel ricorso, Giosuè Colucci e Marilena Colucci. Quanto ai difensori, la sentenza civile non aveva disposto la distrazione delle spese in loro favore.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di Giosuè Colucci e Marilena Colucci, poiché il Ministero aveva integralmente pagato le somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso nella parte proposta personalmente dagli avvocati quali antistatari, rilevando che la sentenza da ottemperare non aveva disposto la distrazione delle spese in loro favore e che le somme erano state correttamente corrisposte dall'Amministrazione ai creditori indicati nella pronuncia. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate in ragione della parziale inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha verificato l'avvenuta esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per l'avviso alle parti della possibile declaratoria di inammissibilità della domanda proposta personalmente dai difensori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione della pronuncia azionata determina la cessazione della materia del contendere nei confronti dei creditori soddisfatti.
  • Il difensore può agire personalmente per ottenere il pagamento diretto delle spese processuali come antistatario soltanto se la pronuncia da eseguire ha disposto la distrazione delle spese in suo favore; in mancanza, il pagamento deve essere effettuato alla parte vittoriosa e la domanda del difensore è inammissibile.
  • La documentazione contabile e gli ordini di pagamento prodotti dall'amministrazione possono dimostrare l'avvenuta esecuzione della sentenza e giustificare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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