Sentenza n. 987/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1488/2025, pubblicata in data 12.5.2025 nel giudizio rubricato sub n. 181/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1488/2025, recante la condanna del Ministero della Difesa al pagamento di somme, interessi e spese processuali
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1488/2025, che aveva condannato il Ministero della Difesa al pagamento di somme in favore di tre soggetti, oltre interessi e spese processuali. Nel giudizio amministrativo hanno agito anche i difensori personalmente, qualificandosi quali antistatari, per ottenere il pagamento diretto delle spese di lite. Il Ministero si è costituito e ha documentato, con nota dirigenziale del 22 maggio 2026 e relativi atti contabili, l'ordinazione e l'avvenuto pagamento delle somme in favore di due dei creditori indicati nel ricorso, Giosuè Colucci e Marilena Colucci. Quanto ai difensori, la sentenza civile non aveva disposto la distrazione delle spese in loro favore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di Giosuè Colucci e Marilena Colucci, poiché il Ministero aveva integralmente pagato le somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso nella parte proposta personalmente dagli avvocati quali antistatari, rilevando che la sentenza da ottemperare non aveva disposto la distrazione delle spese in loro favore e che le somme erano state correttamente corrisposte dall'Amministrazione ai creditori indicati nella pronuncia. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate in ragione della parziale inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha verificato l'avvenuta esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per l'avviso alle parti della possibile declaratoria di inammissibilità della domanda proposta personalmente dai difensori.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione della pronuncia azionata determina la cessazione della materia del contendere nei confronti dei creditori soddisfatti.
- Il difensore può agire personalmente per ottenere il pagamento diretto delle spese processuali come antistatario soltanto se la pronuncia da eseguire ha disposto la distrazione delle spese in suo favore; in mancanza, il pagamento deve essere effettuato alla parte vittoriosa e la domanda del difensore è inammissibile.
- La documentazione contabile e gli ordini di pagamento prodotti dall'amministrazione possono dimostrare l'avvenuta esecuzione della sentenza e giustificare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1447/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1448/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1449/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1450/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1451/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1452/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →