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Sentenza

Sentenza n. 1546/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 428/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 1665/2024), pubblicata in data 17.07.2025, notificata il 23.07.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine nella misura di sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 2.107,48 lordi) oltre interessi.

Giustizia amministrativa202600652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna al pagamento di un risarcimento per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale l'Amministrazione era stata condannata a corrisponderle sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a euro 2.107,48 lordi per mensilità, oltre interessi. La domanda riguardava il pagamento del capitale e degli interessi, non anche delle spese legali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, rispetto alle quali la ricorrente non aveva legittimazione ad agire. Era stata inoltre richiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con una mera memoria di stile. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato di avere ricevuto il pagamento dovuto e ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per l'intervenuta ottemperanza, in corso di causa, alla sentenza civile azionata. Ha tuttavia posto le spese processuali a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato né l'inottemperanza originaria né il fatto che il pagamento fosse stato eseguito soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza del pagamento sopravvenuto, la domanda di ottemperanza sarebbe stata accolta, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è stata ridotta in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva, dell'esito estintivo per cessazione della materia del contendere e dell'assimilabilità della controversia al processo di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    Individua i parametri utilizzati per la liquidazione delle spese processuali, ridotti dal Collegio in considerazione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione adempie, nel corso del giudizio di ottemperanza, all'obbligo risultante da una sentenza passata in giudicato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione quando, in assenza dell'adempimento intervenuto in corso di causa, il ricorso per ottemperanza sarebbe stato accolto.
  • Ai fini dell'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione debitrice, rilevano il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza secondo la decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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