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Ordinanza

Ordinanza n. 4582/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione cautelare - delle graduatorie di merito dei candidati, approvate in data 23 giugno 2026 nonché ripubblicate a seguito di rettifica in data 29 giugno 2026, 3 luglio 2026, 28 luglio 2026 e 7 agosto 2026, relative alla procedura di reclutamento dei docenti di cui al concorso PNRR3, classe di concorso ADMM, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata in posizione n.546; - della graduatoria contenente l’assegnazione delle sedi; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle disposizioni contenute al punto A 2.2 dell’allegato B al bando di concorso, secondo cui “In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l’attribuzione di ulteriori Punti 12,50.” - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto n. 963 del 23 giugno 2026, con cui l’USR Lombardia ha disposto la pubblicazione della graduatoria senza assegnare a parte ricorrente il predetto punteggio aggiuntivo pari a 12,50; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto n.1050 del 26 giugno 2026, con cui l’USR Lombardia ha disposto nuovamente la pubblicazione della graduatoria, a seguito di rettifica, senza assegnare a parte ricorrente il predetto punteggio aggiuntivo pari a 12,50; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto n.1081 del 3 luglio 2026, con cui l’USR Lombardia ha disposto, ancora una volta, la pubblicazione della graduatoria, a seguito di rettifica, senza assegnare a parte ricorrente il predetto punteggio aggiuntivo pari a 12,50; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto n.1456 del 24 luglio 2026, con cui l’USR Lombardia ha disposto, ancora una volta, la pubblicazione della graduatoria, a seguito di rettifica, senza assegnare a parte ricorrente il predetto punteggio aggiuntivo pari a 12,50; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto n.42922 del 7 agosto 2026, con cui l’USR Lombardia ha disposto, ancora una volta, la pubblicazione della graduatoria, a seguito di rettifica, senza assegnare a parte ricorrente il predetto punteggio aggiuntivo pari a 12,50; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente; nonché, per l’accertamento: - del diritto della ricorrente ad essere dichiarata vincitrice ai fini concorsuali con ogni consequenziale statuizione alla luce della corretta attribuzione del punteggio dei titoli.

Giustizia amministrativa202603140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie di merito e di assegnazione delle sedi del concorso docenti PNRR3, classe ADMM, nella parte in cui la candidata è collocata al 546º posto senza il punteggio aggiuntivo di 12,50 punti per la specializzazione; contestato anche il criterio ministeriale di valutazione dei titoli dell'allegato B al D.M. n. 205/2023

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La candidata ha impugnato le graduatorie e le successive rettifiche, lamentando la mancata attribuzione di 12,50 punti per la specializzazione conseguita tramite il percorso INDIRE. Ha censurato il punto A 2.2 dell'allegato B al D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023, nella parte in cui fosse interpretato come riferito ai soli percorsi TFA e non anche al percorso INDIRE, e ha chiesto l'accertamento del diritto a essere dichiarata vincitrice, previa corretta valutazione dei titoli. La questione decisa con l'ordinanza è stata esclusivamente quella della competenza territoriale, poiché il ricorso investe anche una disposizione ministeriale generale, emanata da un'autorità centrale e con effetti sull'intero territorio nazionale.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale la causa può essere riassunta ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che l'impugnazione congiunta di atti locali e di un atto generale dell'autorità centrale, efficace su tutto il territorio nazionale, attragga la controversia alla competenza del TAR Lazio, indipendentemente dal peso dell'impugnazione dell'atto centrale nell'economia del ricorso. In applicazione dell'art. 15, comma 2, c.p.a., il TAR non ha esaminato la domanda cautelare né i motivi di merito. Spese della fase compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

    L'attrazione della competenza territoriale relativa all'atto presupposto non opera per gli atti normativi o generali; quando è impugnato anche un atto generale centrale con effetti nazionali, si applicano gli ordinari criteri di competenza, che conducono al TAR Lazio.

  • art. 15, comma 2, c.p.a.

    in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa

    La competenza deve essere esaminata prima della domanda cautelare; se il giudice si dichiara incompetente, non può decidere sulla cautelare.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi, nei termini e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 4, cod. proc. amm.

    Dichiarata l'incompetenza, la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come territorialmente competente, nei termini e con gli effetti previsti dalla disposizione.

  • art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a.

    in base agli artt. 13, commi 3 e 4 bis, 15, commi 2 e 4 cod. proc. amm. va, pertanto, dichiarata l’incompetenza territoriale dell’adìto TAR Lombardia, sede di Milano, trattandosi di controversia che, coinvolgendo anche un atto statale ad effetti estesi su tutto il territorio nazionale, risulta inderogabilmente attratta nella competente del TAR del Lazio, sede di Roma, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta, ai sensi, nei termini e per gli effetti di legge

    L'impugnazione di un atto statale con effetti estesi all'intero territorio nazionale, insieme ad atti locali, determina l'inderogabile competenza del TAR Lazio, senza che rilevi il peso assunto dall'impugnazione dell'atto centrale nel ricorso.

Massime di principio

  • Quando un ricorso investe, insieme ad atti locali, un atto generale adottato da un'autorità centrale e dotato di efficacia sull'intero territorio nazionale, la competenza territoriale spetta al TAR Lazio, sede di Roma; tale attrazione opera per il fatto stesso che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare l'atto centrale e non dipende dall'importanza della relativa censura nell'economia complessiva del ricorso.
  • Il giudice amministrativo deve decidere sulla competenza prima di esaminare la domanda cautelare e, qualora si dichiari incompetente, non può pronunciarsi sulla cautelare.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiRiparto di giurisdizione

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