Sentenza n. 3845/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti nel giudizio di ottemperanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio resa in sede di ottemperanza, che aveva imposto al Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme determinate sulla base della perizia di parte, riconoscendo anche rivalutazione, interessi e la nomina di un commissario ad acta
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha impugnato la sentenza di ottemperanza deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 ss. c.p.a. e l'erronea determinazione del quantum risarcitorio in difformità dai criteri equitativi fissati dalle precedenti sentenze di cognizione. In particolare, ha contestato: quanto alla prima voce di danno, relativa alla retribuzione non percepita nel periodo di ritardata immissione nel nuovo ruolo, il calcolo sull'intero trattamento economico della qualifica superiore anziché sul differenziale tra la retribuzione della qualifica superiore e quella già percepita nel ruolo di provenienza; quanto alla seconda voce, relativa alla progressione di carriera, l'estensione del calcolo oltre il periodo 2012-2019 e la determinazione degli importi al lordo degli oneri fiscali e previdenziali. Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo che i conteggi ministeriali avevano erroneamente limitato il danno stipendiale al biennio 2012-2013 e avevano omesso il distinto danno da progressione di carriera, di natura futura e prospettica. Hanno inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancata contestazione specifica dei conteggi in primo grado.
La decisione
L'appello è stato accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ha interpretato il giudicato formatosi sulle sentenze di cognizione nel senso che la prima voce risarcitoria, pari ai due terzi della retribuzione non goduta, deve essere calcolata sul differenziale tra la retribuzione netta prevista per la nuova qualifica e quella netta già percepita dai dipendenti nel ruolo di provenienza, evitando così la duplicazione della retribuzione per la medesima attività lavorativa. Il differenziale deve però essere riconosciuto per l'intero periodo di ritardata costituzione del nuovo rapporto, dal 1° gennaio 2012 fino all'effettivo inquadramento nel 2019, e non soltanto per il biennio 2012-2013. È stata invece confermata la seconda voce di danno, relativa alla progressione di carriera, perché distinta dal danno stipendiale, ulteriore e di natura futura e prospettica: essa riguarda i vantaggi economici che sarebbero stati conseguiti nel corso dell'intera carriera e fino al collocamento in quiescenza se l'immissione nel ruolo fosse avvenuta tempestivamente. Il motivo relativo al calcolo al lordo degli oneri fiscali e previdenziali è stato respinto, poiché il giudicato aveva imposto espressamente il riferimento agli importi netti soltanto per la voce relativa alla mancata retribuzione e il giudice dell'ottemperanza non può modificare il contenuto ormai intangibile del dictum. Sono state confermate la rivalutazione, gli interessi, l'ordine al Ministero di pagare le somme ancora dovute entro sessanta giorni e la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. Le spese del giudizio di appello sono state compensate per la reciproca soccombenza e la complessità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice verifica la corretta esecuzione del giudicato e può imporre all'amministrazione gli adempimenti necessari.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal giudice per assicurare l'attuazione del giudicato.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Consente la liquidazione equitativa del danno quando la quantificazione precisa non è possibile o è particolarmente difficoltosa; nel caso esaminato il giudicato aveva fissato criteri vincolanti per la liquidazione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
È stato invocato dagli appellati in relazione al contegno processuale dell'amministrazione non costituitasi e non ottemperante agli incombenti istruttori; il testo non indica che il Consiglio di Stato abbia fondato su tale disposizione la decisione finale.
art. 1282, comma 1, codice civile
È stato posto dal giudice di primo grado a fondamento del riconoscimento degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità degli appellati a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'attività di quantificazione delle somme dovute deve conformarsi puntualmente ai criteri stabiliti dal giudicato, che non può essere modificato o integrato dal giudice dell'esecuzione secondo valutazioni incompatibili con il suo contenuto ormai intangibile.
- Quando il giudicato riconosce, per il ritardato inquadramento di dipendenti già in servizio, una quota della retribuzione che essi avrebbero potuto percepire nella qualifica superiore, la base di calcolo è costituita dal differenziale tra il trattamento economico della nuova qualifica e quello già percepito nel ruolo di provenienza, non dall'intera retribuzione della qualifica superiore, per evitare una duplicazione remuneratoria della medesima prestazione lavorativa.
- Il periodo di riferimento del danno da mancata retribuzione coincide con l'intero periodo di ritardata costituzione del nuovo rapporto o dell'effettivo inquadramento, quando il giudicato collega il ristoro alla retribuzione non percepita durante tale ritardo; non può essere arbitrariamente limitato a una sola parte di detto periodo.
- Il danno da mancata progressione di carriera è ontologicamente distinto dal danno da mancata retribuzione durante il ritardo nell'inquadramento e, quando il giudicato lo riferisce ai vantaggi economici conseguibili nel corso del rapporto d'impiego, ha natura futura e prospettica e può estendersi ai benefici economici di fine carriera.
- Il giudice dell'ottemperanza non può estendere a una voce risarcitoria diversa il criterio del calcolo al netto degli oneri fiscali e previdenziali se il giudicato lo ha espressamente previsto soltanto per la voce relativa alla retribuzione non percepita.
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