Sentenza n. 1848/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un appalto specifico per il servizio di pulizia e igiene ambientale, unitamente ai verbali di gara, al rigetto del reclamo e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, terza classificata con 97,64 punti, ha impugnato l’aggiudicazione dell’appalto alla prima classificata, deducendo tre gruppi di censure. Con il primo motivo ha contestato l’inattendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria sotto il profilo del costo della manodopera, sostenendo che non fossero stati considerati gli aumenti salariali derivanti dal CCNL Multiservizi stipulato il 13 giugno 2025 e che fossero state indicate in modo irragionevolmente ridotto le ore non lavorate per festività, permessi sindacali e diritto allo studio. Con il secondo motivo ha contestato l’illegittimo ricorso al soccorso istruttorio per integrare la documentazione relativa a numerosi subcriteri dell’offerta tecnica: certificazioni di qualità, esperienza del gestore, qualità del piano di lavoro, servizi migliorativi e soluzioni di sostenibilità ambientale. La ricorrente ha sostenuto che tale documentazione avrebbe dovuto essere prodotta necessariamente insieme all’offerta e che la sua integrazione successiva avrebbe comportato una modifica o integrazione dell’offerta tecnica, in violazione della lex specialis, dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 e della par condicio. Ha inoltre contestato, con riferimento all’aggiudicataria, l’insufficiente dimostrazione dell’esperienza e l’inidoneità della documentazione relativa ai detergenti Ecolabel; con riferimento alla seconda classificata, l’insufficiente indicazione dell’esperienza maturata. Con il terzo motivo ha dedotto l’illegittima ammissione della seconda classificata per avere prodotto una cauzione provvisoria intestata a una stazione appaltante diversa, sostenendo l’inammissibilità del soccorso istruttorio. La controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso e, successivamente, la sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione. La ricorrente ha contestato entrambe le eccezioni e chiesto la riunione con il diverso giudizio promosso dall’aggiudicataria contro l’annullamento in autotutela.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività. Ha ritenuto che, nelle procedure di gara, il termine per impugnare decorra dalla disponibilità di una base conoscitiva sufficiente a individuare i vizi dell’atto e che, quando i motivi derivano dalla documentazione di gara acquisita mediante accesso, il termine sia dilazionato fino all’effettivo accesso. Poiché l’accesso era stato richiesto il 23 dicembre 2025, consentito il 21 gennaio 2026 e il ricorso era stato notificato il 20 febbraio 2026, l’impugnazione è stata considerata tempestiva. Il TAR ha inoltre respinto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante dall’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, rilevando sia la riserva di agire per il risarcimento sia il fatto che il provvedimento di autotutela era stato impugnato dall’aggiudicataria in altro giudizio, definito con sentenza di accoglimento. È stata respinta anche la richiesta di riunione dei due procedimenti, poiché soggetti a riti diversi e caratterizzati da posizioni processuali differenti. Nel merito, il primo motivo è stato respinto: l’offerta era stata presentata il 30 aprile 2025, mentre l’incremento salariale invocato dalla ricorrente derivava da un CCNL stipulato il 13 giugno 2025, quindi successivo alla scadenza per la presentazione delle offerte; inoltre, il capitolato individuava il CCNL applicabile nel contratto collettivo allora vigente. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato e assorbente. La lex specialis stabiliva che la comprova dei requisiti relativi ai subcriteri A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.1.4, A.2.1, A.2.2, B.1.1, B.1.2, C.1.2 e C.2.1 dovesse essere fornita insieme all’offerta. La documentazione omessa riguardava quindi elementi dell’offerta tecnica e non poteva essere acquisita mediante soccorso istruttorio, che non può trasformarsi in uno strumento di integrazione dell’offerta o supplire all’inosservanza degli oneri di autoresponsabilità gravanti sui concorrenti. Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’aggiudicazione, dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a. e obbligo della stazione appaltante di rideterminare i punteggi relativi ai subcriteri indicati. La stazione appaltante è stata condannata al pagamento di 2.500 euro di spese, oltre oneri e refusione del contributo unificato; le spese tra la ricorrente e l’aggiudicataria sono state compensate.
Norme richiamate
art. 108, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
La procedura è stata aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare la documentazione che compone l’offerta tecnica o per consentire una successiva integrazione degli elementi valutabili dell’offerta.
art. 106 d.lgs. 36/2023
La disciplina della garanzia provvisoria è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla cauzione prodotta dalla seconda classificata, ma il motivo non è stato esaminato dopo l’accoglimento del secondo motivo.
art. 11 d.lgs. 36/2023
È stato richiamato in relazione alla disciplina del contratto collettivo e ai costi della manodopera; il motivo è stato respinto perché l’aumento salariale invocato era successivo alla scadenza per la presentazione delle offerte.
art. 122 c.p.a.
L’annullamento dell’aggiudicazione ha comportato la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria.
art. 120 c.p.a.
La controversia è stata trattata secondo il rito speciale applicabile alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alle procedure di gara, il termine per impugnare decorre dalla disponibilità di una base conoscitiva sufficiente a individuare i profili di illegittimità dell’atto; quando tali profili emergono dalla documentazione acquisita mediante accesso, la decorrenza è differita fino al momento in cui l’accesso è effettivamente consentito.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare la documentazione che, secondo la lex specialis, deve essere prodotta insieme all’offerta tecnica quando da essa dipendono l’attribuzione di punteggi o la valutazione di requisiti dell’offerta.
- Il soccorso istruttorio non può supplire all’omesso assolvimento degli oneri di autoresponsabilità del concorrente né consentire una successiva integrazione sostanziale dell’offerta, poiché ciò violerebbe la par condicio tra gli operatori economici.
- L’incremento del costo della manodopera derivante da un contratto collettivo stipulato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte non può, di per sé, rendere inattendibile l’offerta economica presentata anteriormente, se il concorrente doveva fare riferimento al contratto collettivo vigente secondo la lex specialis al momento della gara.
- L’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso quando permanga un interesse risarcitorio o quando l’atto di autotutela sia a sua volta sub iudice e la sua stabilità non sia definitiva.
- L’annullamento dell’aggiudicazione, quando il contratto sia stato stipulato, può comportare la declaratoria di inefficacia del contratto e la riedizione delle operazioni di gara limitatamente alla rideterminazione dei punteggi secondo i criteri stabiliti dalla lex specialis.
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