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Sentenza

Sentenza n. 11439/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, - in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 7 maggio 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato, laddove non figura il nominativo della parte ricorrente; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di inidoneità della parte ricorrente; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 58/100, inferiore alla soglia minima prevista dalla lex specialis, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez P.A. e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez P.A. e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - del verbale d’aula della prova sostenuta in data 6 maggio 2024 presso il padiglione n. 7 della Nuova Fiera di Roma per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. 8 giugno 2023 n. 107; - dei provvedimenti ministeriali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata organizzata la prova in parola e delegata a Formez P.A. la gestione delle operazioni selettive nonché ogni altra attività di supporto per l’espletamento della procedura; - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata dell’intera procedura selettiva, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 46322 del 5 aprile 2024 (pubblicato in pari data sul portale Inpa), recante comunicazione della data e delle modalità di svolgimento della prova scritta per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui è causa; - qualora occorra, del D.M. 8 giugno 2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente; per l’accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione di cui all’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14; e per la conseguente condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni intimate - ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre l’ammissione della parte ricorrente al corso intensivo di formazione di cui è causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 12 giugno 2024; per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche, - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 82842 del 10 giugno 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPA), recante pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del provvedimento direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 76336 del 29 maggio 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante rettifica in autotutela degli esiti della prova scritta a seguito dell’accertamento circa l’erroneità di un quesito, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 23 ottobre 2024: per l’annullamento, - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 9 agosto 2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con L. 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 16 gennaio 2026: per l’annullamento - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18 dicembre 2025, recante la rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202406134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura riservata per il reclutamento dei dirigenti scolastici, conseguente al mancato superamento della prova scritta con il punteggio di 58/100, nonché gli atti di approvazione e rettifica degli esiti e della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, docente di ruolo e candidata alla procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici disciplinata dal D.M. n. 107/2023, ha impugnato il mancato raggiungimento della soglia di 60/100 nella prova scritta, lamentando l'erroneità, l'ambiguità e la fuorvianza di alcuni quesiti e delle risposte indicate come corrette dall'Amministrazione. In particolare, ha contestato il quesito sull'istituzione del Sistema nazionale di valutazione, per il quale era indicato come corretta la risposta riferita al d.lgs. n. 286/2004 anziché al d.P.R. n. 80/2013, e il quesito sulle assenze retribuite dei dirigenti scolastici, sostenendo che la risposta ministeriale fosse formulata in termini non coincidenti con l'art. 15 del CCNL. Ha inoltre dedotto che il software di prova avrebbe presentato inizialmente i quesiti di lingua straniera, costringendo i candidati a saltare numerosi item; ha lamentato carenza di postazioni, insufficiente informazione sulle modalità operative, presunti problemi igienico-sanitari e un generale stato di nervosismo idoneo a compromettere la serenità della prova. Con i motivi aggiunti ha contestato anche la rettifica degli esiti, l'elenco degli ammessi al corso intensivo e le graduatorie definitive e successive rettifiche, deducendo violazione degli artt. 3 e 21-nonies l. n. 241/1990, dei principi sull'autotutela, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, oltre alle censure originarie in via derivata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti. Quanto alle contestazioni sui quesiti, ha rilevato che la selezione e l'individuazione delle domande rientrano nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e sono sindacabili soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi, di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità. Nel caso concreto, le risposte individuate dalla Commissione apparivano sicuramente corrette, mentre le alternative selezionabili dalla candidata costituivano meri distrattori con margini di plausibilità; la ricorrente non aveva fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l'erroneità dei quesiti o delle risposte. Il giudice ha precisato che anche il significato dei quesiti può richiedere un'attività interpretativa, soprattutto in relazione al profilo professionale del dirigente scolastico, salvo il caso di oggettiva erroneità, non ravvisato nella fattispecie. Ha escluso inoltre che i quesiti di contenuto giuridico siano soggetti a un sindacato più intenso rispetto a quelli di altra natura, poiché ciò determinerebbe una sostituzione del giudice alla Commissione nella valutazione dell'idoneità del candidato. La circostanza che l'Amministrazione avesse corretto un solo quesito non dimostrava l'illegittimità della mancata correzione degli altri, rientrando le relative decisioni nel merito amministrativo. Le doglianze sui disservizi sono state ritenute mere allegazioni prive di riscontro probatorio. Venute meno le contestazioni sulla prova, il TAR ha ritenuto legittimi anche gli atti successivi, comprese la conferma dell'esclusione, l'approvazione della graduatoria e le successive rettifiche. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione e il contegno processuale delle parti.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 97 Costituzione

    Richiamati quali parametri di imparzialità, buon andamento, ragionevolezza e correttezza della selezione concorsuale; non risultano violati perché i quesiti non sono stati ritenuti manifestamente erronei o irragionevoli.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi delle procedure selettive pubbliche; il giudice non ha ravvisato violazioni nella prova contestata.

  • artt. 407 ss. d.lgs. n. 297/1994

    Richiamati dalla ricorrente nell'ambito della disciplina del reclutamento del personale scolastico; nessuna violazione è stata accertata.

  • art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023

    Costituisce la base legislativa della procedura riservata e del corso intensivo di formazione per l'inserimento nella graduatoria di merito.

  • art. 20, comma 6-ter, d.l. n. 75/2023, convertito dalla l. n. 112/2023

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina legislativa della procedura concorsuale.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per contestare la rettifica e la conferma degli esiti in autotutela; il motivo è stato respinto perché, esclusa l'erroneità dei quesiti e dei punteggi, l'Amministrazione ha correttamente proseguito la procedura.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato nella domanda di condanna dell'Amministrazione ad ammettere la ricorrente al corso; la domanda è stata respinta in quanto è stata confermata la legittimità dell'esclusione.

  • art. 56 c.p.a.

    Applicato nella fase cautelare monocratica, con rigetto della richiesta urgente per carenza dei presupposti cautelari.

  • D.M. 8 giugno 2023 n. 107

    Disciplina la procedura riservata di reclutamento e il corso intensivo di formazione; gli atti adottati in sua attuazione sono stati ritenuti legittimi.

Massime di principio

  • La predisposizione e la selezione dei quesiti in una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando emergano errori manifesti e oggettivi, oppure manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità.
  • La presenza, tra le alternative di risposta, di opzioni plausibili ma non corrette non rende di per sé illegittimo il quesito, poiché i cosiddetti distrattori possono svolgere la funzione di verificare la solidità della preparazione del candidato.
  • Anche i quesiti concorsuali possono richiedere un'attività interpretativa; la loro sindacabilità non può essere rafforzata soltanto perché vertono su materie giuridiche, poiché il giudice non può sostituirsi alla Commissione nella valutazione dell'idoneità del candidato.
  • La contestazione dell'erroneità di quesiti o risposte richiede almeno un principio di prova idoneo a dimostrare l'errore oggettivo; la mera allegazione della preferibilità di una diversa interpretazione non è sufficiente.
  • Le doglianze relative a disservizi nello svolgimento di una prova concorsuale, ove rimangano prive di riscontri probatori, non sono idonee a dimostrare che l'esito della prova sia stato concretamente compromesso.
  • Quando non risultino errori nei quesiti o disservizi rilevanti, sono legittimi gli atti successivi di conferma degli esiti, approvazione della graduatoria e relative rettifiche, non sussistendo l'obbligo dell'Amministrazione di rivedere il punteggio del candidato escluso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciProcedimento disciplinare
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaAutotutela decisoria

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