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Sentenza

Sentenza del 31/01/2019 n. 2842 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il recupero di dazi, IVA all'importazione e interessi per complessivi 457.718,84 euro, conseguente alla contestata falsa attestazione dell'origine preferenziale di merci importate dalla Romania e dall'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia tramite certificati EUR1. I ricorrenti contestavano, tra l'altro, la prescrizione dell'azione doganale, la regolarità del contraddittorio, la mancata revoca dei certificati EUR1 e la pretesa duplicazione dell'IVA, già assolta dalla società importatrice mediante autofatture e meccanismo del reverse charge all'estrazione delle merci dal deposito IVA. Era inoltre impugnato il rigetto della domanda di revocazione fondata sull'asserito errore di fatto relativo al mancato immagazzinamento delle merci.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha rigettato il ricorso per revocazione, ritenendo che l'errore relativo al mancato immagazzinamento delle merci non fosse decisivo e che la revocazione non potesse essere utilizzata per contestare valutazioni giuridiche o apprezzamenti delle prove. Quanto al ricorso principale, ha accolto il motivo relativo all'omessa pronuncia sulla prescrizione dell'azione accertatrice e il motivo relativo all'IVA. In particolare, ha stabilito che l'IVA all'importazione e l'IVA intracomunitaria rientrano nel medesimo sistema impositivo e che l'assolvimento dell'IVA mediante reverse charge all'estrazione dal deposito può costituire valido pagamento dell'imposta, anche se la procedura doganale a monte è stata ritenuta irregolare. La sentenza regionale è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata a una diversa composizione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo per riesaminare la prescrizione e gli effetti del pagamento dell'IVA, oltre che per le spese. Per il ricorso sulla revocazione, i ricorrenti sono stati condannati a rifondere all'Agenzia delle dogane 10.200 euro di spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11

    procedura di revisione dell'accertamento doganale

    La procedura speciale doganale assicura un contraddittorio anticipato e pieno mediante la contestazione dell'avviso di rettifica e gli eventuali procedimenti amministrativi successivi; per i fatti anteriori alle modifiche del 2012, essa sostituisce l'applicazione generale dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64

    Nel processo tributario l'errore revocatorio segue i presupposti dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e richiede un contrasto immediato tra la rappresentazione del fatto contenuta nella sentenza e quella risultante dagli atti, senza necessità di interpretazioni o valutazioni.

  • Codice doganale comunitario, Reg. CEE n. 2913/1992, art. 221

    Disciplina il termine triennale per la contabilizzazione dell'obbligazione doganale; la questione della prescrizione deve essere espressamente esaminata dal giudice quando sia stata ritualmente dedotta.

  • Codice doganale comunitario, Reg. CEE n. 2913/1992, art. 201

    In caso di rappresentanza indiretta, l'obbligazione doganale può gravare sia sul dichiarante sia sulla persona per conto della quale è presentata la dichiarazione.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis

    Consente, nell'ambito dei depositi IVA, l'assolvimento dell'imposta all'estrazione mediante il meccanismo dell'inversione contabile, secondo le condizioni previste dalla disciplina.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 25, 60 e 70

    L'art. 70 disciplina l'IVA all'importazione, mentre le altre disposizioni si inseriscono nel sistema generale di detrazione, registrazione e riscossione dell'IVA. L'IVA all'importazione non è estranea al sistema comune dell'IVA e può essere assolta tramite reverse charge quando l'imposta sia stata effettivamente contabilizzata e versata.

  • L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    La disposizione sul termine dilatorio successivo al processo verbale di constatazione non è stata ritenuta applicabile, ratione temporis, agli avvisi di rettifica doganali regolati dalla disciplina speciale dell'art. 11 del D.Lgs. n. 374 del 1990.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    L'appello tributario deve essere proposto nei confronti delle parti del primo grado, ma la mancata indicazione o notificazione a tutte le parti non comporta automaticamente l'integrazione del contraddittorio quando le cause siano scindibili e non sussista litisconsorzio necessario.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per un errore percettivo immediato e decisivo, non per errori di giudizio, interpretazione normativa o valutazione delle risultanze processuali.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni rilevanti; l'omessa pronuncia su un'eccezione processuale sussiste quando essa sia totalmente pretermessa e non possa ricavarsi un rigetto implicito dalla motivazione.

Massime di principio

  • In materia doganale, occorre verificare quale disciplina del contraddittorio fosse vigente al momento dell'accertamento: per i procedimenti anteriori alle modifiche del 2012, la procedura speciale dell'art. 11 del D.Lgs. n. 374 del 1990 può essere sufficiente a garantire il diritto di difesa.
  • La mancata espressa risposta del giudice a un'eccezione non integra sempre omessa pronuncia: il rigetto implicito è possibile quando la motivazione sia logicamente incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione. Tuttavia, l'eccezione di prescrizione, se decisiva e non incompatibilmente superata, deve essere esaminata.
  • L'errore revocatorio deve riguardare una percezione materiale e immediata degli atti ed essere decisivo; non è sufficiente dimostrare che il giudice abbia interpretato male una norma o valutato erroneamente le prove.
  • L'IVA all'importazione e l'IVA assolta mediante reverse charge fanno parte dello stesso sistema impositivo. Se l'IVA è stata effettivamente contabilizzata e assolta con autofattura, l'amministrazione non può negarne automaticamente l'efficacia solutoria solo perché sono state riscontrate irregolarità nella procedura doganale, evitando una duplicazione d'imposta.
  • Le irregolarità doganali possono comunque rilevare ai fini dei dazi, delle sanzioni e della responsabilità dei soggetti coinvolti; la validità del pagamento dell'IVA deve essere valutata separatamente.
  • Chi eccepisce la violazione del contraddittorio deve indicare un concreto pregiudizio difensivo e, nell'ambito del diritto unionale, quali argomenti avrebbe potuto utilmente presentare e perché avrebbero potuto condurre a un risultato diverso.

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