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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36388/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, per violazione o falsa applicazione degli artt. 546, comma 1, lett. g), e 465, comma 1, c.p.p. Ha contestato, da un lato, una pretesa difformità tra la data di sottoscrizione e quella di emissione della sentenza impugnata e, dall'altro, la violazione dell'art. 465 c.p.p. Il testo non specifica il reato contestato né ricostruisce i fatti sostanziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo perché le asserite violazioni erano smentite dagli atti processuali, come già rilevato dalla Corte d'appello di Palermo. La dedotta difformità tra la data della sottoscrizione e quella di emissione non era supportata da documentazione. La Corte ha inoltre affermato che la sentenza è nulla, ai sensi dell'art. 546, comma 3, c.p.p., solo se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo, oppure se manca la sottoscrizione del giudice. L'eventuale mancata corrispondenza tra la data riportata sulla sentenza e quella di lettura del dispositivo costituisce un mero errore materiale, che non incide sui diritti difensivi: il rispetto del termine di deposito di novanta giorni si verifica confrontando la data di lettura, attestata dal verbale d'udienza, con l'attestazione di deposito. Nel caso concreto, il superamento del termine aveva determinato l'avviso di deposito al difensore, consentendogli di esercitare tempestivamente il diritto di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 546, comma 1, lett. g), c.p.p.

    La sentenza è nulla solo se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo, ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

    Il motivo di nullità dedotto non ricorre per la sola asserita difformità tra la data di sottoscrizione e quella di emissione; la nullità è circoscritta ai difetti essenziali indicati dalla disposizione.

  • art. 546, comma 3, c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen., oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla solo se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo, ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

    La nullità della sentenza è configurabile, oltre che nel caso richiamato dall'art. 125, comma 3, c.p.p., soltanto in presenza di mancanza o incompletezza essenziale del dispositivo o di mancanza della sottoscrizione del giudice.

  • art. 465, comma 1, c.p.p.

    In ordine all’eccepita violazione dell’art. 465 cod. proc. pen., anch’essa priva di fondamento.

    Nel caso esaminato la Corte ha ritenuto infondata la dedotta violazione, senza formulare nel testo un più ampio criterio interpretativo della disposizione.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen., oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla solo se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo, ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

    La decisione richiama l'art. 125, comma 3, c.p.p. come ulteriore ipotesi di nullità della sentenza, senza specificarne autonomamente il contenuto.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla, ai sensi dell'art. 546, comma 3, c.p.p., soltanto nei casi di mancanza o incompletezza essenziale del dispositivo, di mancanza della sottoscrizione del giudice e nell'ulteriore ipotesi richiamata dall'art. 125, comma 3, c.p.p.
  • L'eventuale divergenza tra la data riportata sulla sentenza e quella di lettura del dispositivo, se non integra uno dei difetti essenziali che determinano nullità, costituisce un errore materiale che non incide sui diritti difensivi quando il rispetto del termine di deposito sia verificabile mediante il confronto tra il verbale d'udienza e l'attestazione di deposito.
  • Quando il deposito della sentenza avviene oltre il termine previsto, l'avviso di deposito al difensore può assicurare la tempestiva possibilità di esercitare il diritto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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