Sentenza del 15/01/2016 n. 5 - Comm. Trib. Prov. Novara
Avviso di accertamento - Studi di settore - Motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal principio riportato emerge che un avviso fondato sugli studi di settore è adeguatamente motivato solo se illustra concretamente il procedimento applicato, le ragioni dell'utilizzo della determinazione induttiva e il criterio di ricostruzione dei ricavi. Il testo non indica però gli estremi della sentenza né una decisione specifica, pertanto non è possibile stabilire se, nel caso concreto, il ricorso sia stato accolto o respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contesta la validità dell'avviso di accertamento per carenza o insufficienza di motivazione. In particolare, quando l'accertamento si fonda sugli studi di settore, l'atto deve consentire al contribuente di comprendere il procedimento seguito dall'Amministrazione, le ragioni che giustificano la determinazione induttiva del reddito d'impresa e i criteri utilizzati per ricostruire i ricavi tassabili. La motivazione deve quindi indicare in modo determinato e intelligibile i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'accertamento, così da rendere effettivo e non difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa.
Norme richiamate
Obbligo generale di motivazione degli atti tributari
La motivazione deve contenere l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che giustificano l'atto.
La motivazione deve essere specifica, determinata e intelligibile, consentendo al contribuente di comprendere le ragioni dell'accertamento e di predisporre senza difficoltà la propria difesa.
Disciplina degli studi di settore
L'atto è adeguatamente motivato quando è illustrato il procedimento seguito, le ragioni a sostegno della determinazione induttiva del reddito d'impresa e il criterio di ricostruzione dei ricavi tassabili.
Il semplice richiamo agli studi di settore non è sufficiente: l'Amministrazione deve spiegare come li ha applicati, perché ha ritenuto inattendibili o insufficienti i dati dichiarati e come ha determinato i maggiori ricavi.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non può limitarsi a richiamare una norma o uno studio di settore: deve spiegare il percorso logico e giuridico che conduce alla maggiore pretesa tributaria.
- Negli accertamenti basati sugli studi di settore, il contribuente deve poter verificare dati utilizzati, procedimento applicato, ragioni dell'inattendibilità della dichiarazione e criterio di quantificazione dei ricavi.
- Una motivazione generica o meramente apparente può compromettere la validità dell'atto perché impedisce o rende difficoltosa la difesa del contribuente.
- La sufficienza della motivazione va valutata considerando il contenuto concreto dell'avviso e la possibilità effettiva per il contribuente di contestare i presupposti e i calcoli dell'accertamento.
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