Cassazione Civile, Ordinanza n. 13368/2026 del 08/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il consorzio aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava maggiore IVA e maggiore IRAP. Quanto all'IVA, l'Ufficio contestava l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% alle fatture emesse dal consorzio verso le consorziate per il ribaltamento dei costi sostenuti nell'esecuzione di un appalto per l'Università di Bologna, ritenendo invece dovuta l'aliquota ordinaria sulle somme ribaltate alle consorziate. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo applicabile il medesimo regime agevolato. Con il ricorso per cassazione l'Amministrazione deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 3 d.P.R. 633/1972 e del punto 127-septies della Tabella A, parte III, sostenendo che la giurisprudenza invocata dalla CTR riguardasse la diversa ipotesi ordinaria in cui le consorziate sono appaltatrici verso il committente, mentre nel caso concreto sarebbe stato il consorzio ad assumere la posizione di appaltatore, sicché il ribaltamento dei costi alle consorziate integrerebbe prestazioni di servizi non agevolabili. Con il secondo motivo deduceva omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul capo d'appello concernente il recupero IRAP, in particolare sulla deduzione dei costi per il personale e sull'art. 5 d.lgs. 446/1997.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto l'orientamento secondo cui, in presenza di un consorzio/società consortile che opera come struttura strumentale per l'esecuzione dell'appalto, i costi sostenuti per mezzo del consorzio sono costi delle consorziate e devono seguire il medesimo regime IVA applicato all'operazione principale, anche quando il consorzio fatturi direttamente al committente e poi ribalti i costi alle consorziate. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza d'appello non aveva in alcun modo pronunciato sul motivo concernente l'IRAP e che non ricorreva alcuna pronuncia implicita, poiché la questione IRAP è autonoma e distinta da quella IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna in diversa composizione, affinché decida sul motivo di appello relativo all'IRAP e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 d.P.R. 633/1972
viene richiamato come norma sulla qualificazione delle prestazioni rilevanti ai fini IVA; la Corte ne esclude la violazione perché il ribaltamento dei costi nel contesto consortile segue il regime fiscale dell'operazione principale di appalto.
punto 127-septies della Tabella A, parte III allegata al d.P.R. 633/1972
la Corte osserva che la disposizione, con formulazione ampia, comprende anche le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alle opere indicate, rendendo difficile escludere l'agevolazione nel caso di servizi comunque connessi all'appalto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del primo motivo di ricorso per cassazione, prospettato come violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
costituisce il parametro del secondo motivo, relativo all'omessa pronuncia della sentenza d'appello.
art. 112 c.p.c.
la Corte afferma che l'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra il vizio denunciabile ex art. 360, n. 4, c.p.c.
art. 5 d.lgs. 446/1997
è richiamato nel motivo d'appello non esaminato, in relazione al recupero IRAP e alla deduzione dei costi del personale.
art. 395, n. 4, c.p.c.
la Corte esclude che l'omessa pronuncia in esame debba essere fatta valere solo mediante revocazione, distinguendo il caso di specie dall'ipotesi di errore di fatto richiamata dal controricorrente.
artt. 95 d.P.R. 554/1999, 10, comma 1, lett. e), e 13 l. 109/1994
sono citati per evidenziare l'assimilazione dei consorzi alle associazioni temporanee di imprese nella disciplina degli appalti.
art. 96 d.P.R. 554/1999
viene richiamato per affermare che, ai fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti secondo le quote di partecipazione.
art. 93 d.P.R. 207/2010
è richiamato in continuità con la disciplina precedente per ribadire il criterio di imputazione dei lavori ai soggetti riuniti o consorziati.
art. 37 d.lgs. 163/2006
è citato come disciplina successiva che conferma il subentro del soggetto riunito o consorziato nell'esecuzione del contratto senza subappalto o cessione di contratto.
art. 48 d.lgs. 50/2016
è richiamato quale ulteriore conferma della disciplina dei raggruppamenti/consorzi negli appalti pubblici.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando un consorzio o una società consortile opera come struttura strumentale per l'esecuzione di un appalto, i costi sostenuti tramite tale soggetto sono imputabili sostanzialmente alle consorziate; il ribaltamento dei costi deve quindi seguire il medesimo regime fiscale dell'operazione principale, senza introdurre un'aliquota diversa solo per il passaggio interno tra consorzio e consorziate.
- La circostanza che il consorzio fatturi direttamente al committente non altera, di per sé, l'unitarietà del trattamento fiscale se, sul piano sostanziale, il consorzio resta un mero strumento operativo delle imprese consorziate per l'esecuzione dell'appalto.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra vizio di nullità della sentenza denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 4, c.p.c.; non è necessario ricorrere alla revocazione se il giudice ha semplicemente trascurato di esaminare un motivo autonomo e non coperto da statuizione implicita.
- La statuizione implicita ricorre solo quando la decisione su una questione presuppone logicamente l'infondatezza o l'irrilevanza dell'altra; se le due pretese sono autonome, la mancata trattazione di una di esse resta vizio di omessa pronuncia.
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