Cassazione Penale, Sentenza n. 15523/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Lecce (12/06/2024) che aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice di Pace per il reato previsto dall'art. 582 c.p.; il ricorso è stato utilizzato anche per introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta in data 9 ottobre 2024, accettata, e per sostenere l'estinzione del reato in conseguenza di tale remissione.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile l'introduzione in Cassazione della remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per impugnare. Avendo la remissione della querela e la sua accettazione formato causa di estinzione del reato e non risultando applicabili le ipotesi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. per una pronuncia più favorevole, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. Ha inoltre condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali, in mancanza di deroga pattizia, ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma sostanziale del reato per il quale era stata pronunciata la condanna; indicata come titolo di reato oggetto del giudizio.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata per escludere l'esistenza di ipotesi ostative (che impongano diversa valutazione) e per motivare che, non essendo ricorrente alcuna delle fattispecie dell'art. 129, comma 2, non sussiste impedimento a dichiarare l'estinzione senza rinvio.
art. 340 cod. proc. pen.
Richiama la regola sul pagamento delle spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione di querela, prevedendo che, in mancanza di deroga pattizia, le spese siano a carico della querelata.
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625 (precedente giurisprudenziale)
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625
Principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma entro il termine per proporre impugnazione, quando tale remissione sia rituale e venga accettata.
Massime di principio
- La remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per impugnare può essere introdotta in Cassazione e, se ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato.
- Quando la remissione della querela estingue il reato e non sussistono ipotesi ostative previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinviare il processo.
- La remissione deve essere efficacemente e formalmente effettuata (anche tramite difensore o procuratore speciale) e la sua accettazione deve risultare rituale; va verificata la tempestività rispetto al termine di impugnazione.
- In mancanza di patti contrari, le spese processuali sono a carico della querelata (imputata) quando il reato si estingue per remissione di querela, ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
- Prima di proporre o accogliere una remissione in grado di estinguere il reato è necessario controllare: a) che la remissione sia stata validamente prestata dalla parte legittimata; b) i termini processuali (che la remissione sia intervenuta entro il termine di impugnazione); c) l'assenza di cause ostative o di profili che rendano necessaria una pronuncia diversa (art. 129 c.p.p.).
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