Sentenza del 08/04/2016 n. 2001 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REDDITO D'IMPRESA - Deducibilità costi - Elementi certi e precisi - Necessità - Onere della prova - Contribuente - Dichiarazione pagamento contanti e esibizione matrici assegni - Insufficienza prova - Legittimità recupero costi - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato ritenuto legittimo il recupero a tassazione dei costi e dell'IVA, poiché il contribuente non ha assolto l'onere della prova posto a suo carico. La mera dichiarazione dei pagamenti in contanti, l'esibizione delle matrici degli assegni e la documentazione generica non dimostrano adeguatamente l'esistenza e l'inerenza delle operazioni. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è quindi risultata fondata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha contestato l'inerenza e l'effettiva esistenza di alcune operazioni commerciali, rilevando anche la genericità delle fatture di acquisto. Il contribuente ha sostenuto che le operazioni fossero realmente eseguite, dichiarando che i pagamenti erano avvenuti in contanti ed esibendo matrici di assegni e altra documentazione. Tuttavia, tali elementi non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare, con dati certi e precisi, l'effettività delle operazioni, la loro inerenza all'attività d'impresa e la conseguente deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA.
Norme richiamate
Principio generale dell'onere della prova in materia di deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA
Il contribuente deve dimostrare l'effettività, l'inerenza e la certezza dei costi mediante elementi documentali oggettivi e verificabili; la sola contabilizzazione della spesa o la fattura non sono necessariamente sufficienti.
Requisito degli elementi certi e precisi per la deducibilità dei costi
I costi possono essere dedotti solo quando risultino adeguatamente documentati e supportati da elementi certi e precisi, come contratti, ordini, documenti di consegna, corrispondenza commerciale e prova tracciabile dei pagamenti.
Disciplina della detrazione dell'IVA
La detrazione dell'IVA presuppone la prova dell'effettività dell'operazione e della sua riferibilità all'attività economica esercitata. In presenza di fatture generiche o di operazioni non adeguatamente provate, l'IVA può essere recuperata.
Massime di principio
- In una situazione analoga, il contribuente deve provare non solo che il pagamento è avvenuto, ma anche che la prestazione o la cessione è stata effettivamente eseguita e che il costo è inerente all'attività d'impresa.
- Fatture generiche, prive di una descrizione dettagliata di beni o servizi, quantità, periodo, modalità di esecuzione e soggetti coinvolti, hanno un valore probatorio limitato.
- La prova dei pagamenti in contanti o la mera esibizione di matrici di assegni non dimostra, da sola, né il reale destinatario del pagamento né l'effettiva esecuzione dell'operazione.
- È opportuno conservare un insieme coerente di documenti: contratti, ordini, preventivi, documenti di trasporto, rapporti di lavoro o consegna, comunicazioni commerciali, registrazioni contabili e pagamenti tracciabili.
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni inesistenti o non inerenti, il contribuente deve fornire una prova concreta, analitica e verificabile; la semplice regolarità formale della contabilità non è sufficiente.
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