Sentenza del 16/06/2017 n. 1528 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTP che aveva annullato sette avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2003 e 2004. Secondo l'Ufficio, il testamento olografo e la firma apposta sul contratto di affitto dell'azienda agricola erano falsi e il contratto costituiva uno strumento fittizio per trasferire vino Chianti tra aziende collegate senza assoggettare l'operazione a IVA, IRAP, IRPEF e addizionali. L'Agenzia sosteneva inoltre che il canone fosse irrisorio, che la vendita del vino fosse stata effettuata direttamente dall'azienda agricola e che dagli elementi raccolti emergesse un disegno elusivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento degli avvisi. Ha ritenuto che la falsità del testamento non fosse decisiva, poiché la successione avrebbe comunque prodotto una comunione ereditaria tra i superstiti. La firma apocrifa sul contratto avrebbe potuto consentire al coerede pretermesso di chiedere la nullità, ma l'accordo transattivo successivamente sottoscritto da tutti gli eredi ha ratificato ex tunc la gestione e il contratto. Di conseguenza, il trasferimento del vino tra le aziende, nell'ambito di una gestione unitaria dei beni ereditari, non costituiva vendita commerciale imponibile. L'Ufficio non aveva dimostrato né l'effettivo corrispettivo della presunta vendita né elementi gravi, precisi e concordanti del fine elusivo. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 1421 del codice civile
La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.
Il giudice tributario può esaminare incidentalmente la nullità del contratto quando essa costituisce il presupposto dell'accertamento fiscale. Tuttavia, il soggetto legittimato a far valere il vizio può rinunciare alla contestazione o ratificare successivamente l'operazione; nel caso concreto, la transazione tra gli eredi ha sanato ex tunc il vizio derivante dalla firma apocrifa.
Legge 3 maggio 1982, n. 203
La disciplina dell'affitto agrario, inclusa la durata minima del contratto, è stata considerata nel valutare se l'atto rientrasse nell'ordinaria amministrazione della comunione ereditaria e se fosse necessaria la partecipazione di tutti i comunisti.
Disciplina civilistica della comunione ereditaria
La maggioranza dei comunisti può assumere decisioni di gestione dei beni comuni quando non si tratti di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Anche ove fosse stato necessario il consenso del coerede pretermesso, il suo successivo assenso può valere come ratifica dell'atto.
Principi in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale
L'Amministrazione deve dimostrare concretamente l'operazione elusiva e il vantaggio fiscale indebito. Non è sufficiente la presenza di un contratto anomalo, di un canone contenuto o di rapporti familiari conflittuali se mancano la prova dell'effettiva vendita, del corrispettivo e un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti.
Massime di principio
- Il giudice tributario può valutare incidentalmente la validità o nullità di un contratto quando l'accertamento fiscale dipende da quel contratto, senza dover definire ogni questione civilistica in via principale.
- La falsità o invalidità formale di un negozio non determina automaticamente l'imposizione fiscale prospettata dall'Ufficio: occorre provare quale operazione economica effettiva sia stata realizzata e quale reddito o corrispettivo sia stato conseguito.
- La successiva ratifica o transazione tra le parti può eliminare, anche retroattivamente nei rapporti tra esse, la rilevanza del vizio contrattuale utilizzato come fondamento dell'accertamento.
- Un trasferimento di beni tra aziende appartenenti a una comunione ereditaria o gestite unitariamente non costituisce necessariamente una vendita imponibile; servono elementi concreti che dimostrino un corrispettivo e un passaggio commerciale autonomo.
- Canoni ritenuti irrisori, rapporti familiari conflittuali o comportamenti successivi possono costituire indizi, ma da soli non provano l'elusione fiscale. L'Amministrazione deve fornire una ricostruzione probatoria coerente, specifica e temporalmente riferibile agli anni accertati.
- Eventuali fatti avvenuti in anni successivi non possono essere utilizzati automaticamente per provare un disegno elusivo relativo ad annualità precedenti, soprattutto se si tratta di episodi isolati e spiegabili con il successivo mutamento dei rapporti tra le parti.
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