Ordinanza n. 2155/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, (Sezione Prima), 3 aprile 2024, n. 152/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Umbria che aveva respinto il ricorso contro un ordine di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario edilizio)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Umbria chiedendone anche la sospensione cautelare. La controversia riguarda i presupposti dell’ordine di demolizione in relazione alla tipologia dell’intervento edilizio realizzato, nonché la rilevanza della legge regionale Umbria n. 1 del 2015 e dei suoi ipotizzati contrasti con i principi generali della legislazione statale. Il Consiglio di Stato ha rilevato che tali questioni sono molteplici e complesse e richiedono l’esame della fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, ritenendo necessario preservare la situazione di fatto fino alla decisione di merito. Ha ravvisato un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’ordine di demolizione. Il Comune di Spoleto, non costituito, non ha contrapposto alcun prioritario interesse pubblico. La trattazione del merito è stata fissata al 15 dicembre 2026. Nulla sulle spese della fase cautelare per la mancata costituzione dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello e consente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata in presenza dei relativi presupposti.
legge regionale Umbria n. 1 del 2015
La normativa regionale è indicata come rilevante per valutare i presupposti dell’ordine di demolizione in rapporto alla tipologia dell’intervento edilizio e agli eventuali contrasti con i principi generali della legislazione statale.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, l’esecuzione di un ordine di demolizione può essere sospesa quando produca un danno grave e irreparabile e sia necessario mantenere integra la situazione di fatto fino all’esame del merito.
- La complessità e rilevanza delle questioni giuridiche concernenti i presupposti di un ordine di demolizione possono giustificare il differimento della decisione cautelare definitiva alla fase di merito, purché ricorra anche il periculum in mora.
- Nella valutazione cautelare, la mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di allegazione di un prioritario interesse pubblico possono concorrere al bilanciamento favorevole degli interessi dell’appellante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 1184/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 1185/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 1186/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 1187/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 3228/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 3229/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →