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Sentenza

Sentenza del 26/07/2016 n. 4929 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Produzione documenti - Preclusione - Esclusione - Limiti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata affermata la prevalenza della disciplina processuale tributaria, in virtù del principio di specialità sancito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Di conseguenza, nel processo tributario le parti possono produrre liberamente documenti anche per la prima volta in appello, indipendentemente dal fatto che fossero preesistenti al giudizio di primo grado. Non si applica quindi la preclusione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di produrre documenti per la prima volta nel giudizio tributario di appello, anche se tali documenti erano già esistenti durante il giudizio di primo grado. Il punto centrale è stabilire se debba applicarsi la preclusione prevista dall'art. 345, comma 3, c.p.c. oppure la disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Stabilisce il principio di specialità del processo tributario: quando esiste una disciplina specifica tributaria, essa prevale sulle norme generali del processo civile incompatibili.

  • Art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente alle parti di produrre nuovi documenti nel giudizio tributario di appello, anche se i documenti erano già esistenti o disponibili nel giudizio di primo grado.

  • Art. 345, comma 3, c.p.c.

    Prevede, nel processo civile, limiti alla produzione di nuovi documenti in appello; tale preclusione non si applica quando la specifica disciplina del processo tributario consente invece la produzione documentale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione di documenti in appello è regolata principalmente dall'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e non dai più restrittivi limiti dell'art. 345, comma 3, c.p.c.
  • È generalmente possibile depositare nuovi documenti anche per la prima volta in appello, persino se erano già disponibili durante il primo grado.
  • La libertà di produzione documentale non elimina l'esigenza di rispettare i termini processuali e il contraddittorio: i documenti devono essere depositati nei termini previsti e messi a disposizione della controparte.
  • Quando una norma processuale tributaria disciplina espressamente una materia, essa prevale sulla disciplina generale del processo civile incompatibile.
  • La decisione è coerente con l'orientamento della Corte di cassazione, tra cui Cass. n. 22776/2015.

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