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Provvedimento

Deliberazione n. 153 del 13/04/2023

Provvedimento del 13 aprile 2023

Garante Privacy153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica cinque provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google LLC, Telegram FZ-LLC, Bereal SAS e Discord. I provvedimenti erano finalizzati a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, di materiale audiovisivo o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, nonché a prescriverne l’eventuale conservazione a fini probatori per 12 mesi. La decisione interviene nel quadro della procedura d’urgenza prevista per i casi di c.d. revenge porn e si limita alla ratifica delle misure già adottate.

Ratifica di provvedimenti urgenti contro Facebook Italy, Meta, Google, Telegram, Bereal e Discord per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn

Ratifica di provvedimenti urgenti per la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica cinque provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google LLC, Telegram FZ-LLC, Bereal SAS e Discord, nell’ambito della procedura prevista per le segnalazioni di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito (c.d. revenge porn).

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire entro 48 ore dalla segnalazione di chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e avvio dell’intervento

L’interessato ha segnalato la situazione all’Autorità, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi disciplinate dall’art. 144-bis e chiedendo un intervento nei confronti della piattaforma Instagram indicata nella segnalazione. Dopo la verifica della compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato misure urgenti.

Misure urgenti adottate nei confronti delle piattaforme

Con le determinazioni n. 20, 21, 22, 23 e 24 del 6 aprile 2023, trasmesse ai gestori delle piattaforme, sono stati impartiti i seguenti ordini:

  • ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Bereal e Discord, trasmesso in formato hash;
  • prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta conservazione del materiale.

Ratifica del Garante

Il Garante, nella riunione del 13 aprile 2023, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente del Dipartimento competente nei confronti dei soggetti indicati. Il provvedimento ha natura confermativa delle misure d’urgenza e non prevede una sanzione pecuniaria, ma mira a prevenire la diffusione del materiale e a preservarne l’eventuale valore probatorio.

Punti principali

Base normativa e competenza del Garante

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire entro 48 ore dalle segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. Viene richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione dell’interessato e avvio dell’intervento urgente

L’interessato ha presentato una segnalazione rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e chiedendo l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Instagram indicata nella segnalazione. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto con urgenza.

Misure ingiunte alle piattaforme

Con le determinazioni n. 20, 21, 22, 23 e 24 del 6 aprile 2023, trasmesse ai gestori delle piattaforme, sono state ingiunte misure immediate a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google LLC, Telegram FZ-LLC, Bereal SAS e Discord per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Bereal e Discord, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale a fini probatori

Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale

Il Garante, riunito il 13 aprile 2023, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente nei confronti dei soggetti indicati. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure di blocco/diffusione e conservazione già disposte in via d’urgenza.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminorimisure di sicurezzadiritti dell'interessato

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