Sentenza n. 15474/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla classe V per l’anno scolastico 2023/24; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 25 settembre 2023: 1) In via principale, annullare - e contestualmente ammettere con riserva lo studente alla classe V dell’a.s. 2023/24 - gli atti impugnati, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, con particolare riferimento al provvedimento di non ammissione alla classe V per l’a.s. 2023/24 e, per l''effetto, ordinare l’ammissione dello stesso alla classe V per l’a.s. 2023/24; 2) ove necessario ed in subordine, disporre l’ammissione del ricorrente alla classe successiva, previo riesame della sua valutazione mediante convocazione di un consiglio di classe straordinario, ovvero previa ripetizione dell''esame di recupero del debito formativo; 3) sempre in via subordinata, ordinare all’Istituto scolastico di sottoporre lo studente ricorrente ad una vera prova orale, da svolgersi in una data ad hoc, con un congruo preavviso, in conformità con quanto previsto dalla legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di non ammissione dello studente alla classe V per l’anno scolastico 2023/24
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente aveva impugnato il provvedimento di non ammissione alla classe V per l’a.s. 2023/24 e, con motivi aggiunti, aveva chiesto l’annullamento degli atti connessi e l’ammissione alla classe successiva. In subordine aveva domandato un riesame della valutazione da parte di un consiglio di classe straordinario, la ripetizione dell’esame di recupero del debito formativo oppure lo svolgimento di una prova orale con congruo preavviso. La sentenza non esamina i vizi dedotti, poiché il ricorrente ha successivamente comunicato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, inclusi i motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., dopo la comunicazione del ricorrente del 14 settembre 2026. Il giudice ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo da parte di chi lo ha promosso: venuto meno l’interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può decidere il merito. Non sono state esaminate le censure contro la non ammissione. Le spese sono state integralmente compensate, anche considerando il precedente esito sfavorevole dell’istanza cautelare, respinta con ordinanza n. 6947 del 18 ottobre 2023.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati”
Il venir meno, nel corso del giudizio, dell’interesse del ricorrente alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso; il giudice non può pronunciarsi nel merito quando la parte dichiara di non avere più interesse alla pronuncia richiesta.
Massime di principio
- Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso: se, prima della decisione nel merito, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e il giudice non procede all’esame delle censure.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 1064/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 165/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 5488/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 4421/2026 - Milano, Sezione 5
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 1177/2026 - Cagliari, Sezione 2
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 1178/2026 - Cagliari, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →