Prescrizioni del Garante n. 535 del 25/09/2025
Provvedimento del 25 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato due reclami contro Italy Car Rent S.r.l. relativi al ritardo e all’inidoneità del riscontro a istanze di accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR. È emerso che la società ha risposto solo dopo l’intervento dell’Autorità, oltre il termine di un mese previsto dall’art. 12, par. 3, e che le procedure interne per la gestione dei diritti degli interessati erano lacunose e non adeguate a garantire il rispetto del Regolamento. Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 2, 12, par. 3, 15 e 24 GDPR, disponendo l’annotazione interna e la pubblicazione del provvedimento, senza ulteriori misure correttive poiché nel frattempo la società aveva fornito riscontro e adottato misure organizzative.
Italy Car Rent S.r.l. – mancato e tardivo riscontro a istanze di accesso ex art. 15 GDPR e carenze organizzative nella gestione dei diritti degli interessati
Italy Car Rent S.r.l. – tardivo riscontro a istanze di accesso e carenze organizzative nella gestione dei diritti
Il provvedimento riguarda due reclami presentati nei confronti di Italy Car Rent S.r.l. per il mancato tempestivo riscontro a istanze di accesso ai dati personali formulate dagli interessati ai sensi dell’art. 15 GDPR. Il procedimento è stato avviato a seguito dei reclami del 28 giugno e del 15 ottobre 2024 e si è sviluppato attraverso richieste di informazioni, memorie difensive, audizione e successive integrazioni.
Origine del procedimento e contenuto dei reclami
I reclamanti avevano chiesto l’accesso ai propri dati personali il 12 aprile e il 18 agosto 2024. Le risposte della società, inviate il 23 aprile e il 18 agosto 2024, secondo i reclamanti non contenevano le informazioni richieste sulla base dell’art. 15 GDPR, ma solo riferimenti a profili contrattuali legati ai rapporti di noleggio. L’Autorità ha riunito i procedimenti, trattandosi dello stesso titolare del trattamento e di profili di violazione analoghi.
Esiti dell’istruttoria
Nel corso dell’istruttoria, Italy Car Rent S.r.l. ha dichiarato di aver riscontrato le istanze solo dopo l’intervento del Garante, in data 25 novembre 2024, fornendo tutte le informazioni richieste. La società ha attribuito il ritardo a una errata gestione interna delle richieste, che sarebbero state inserite in conversazioni e-mail inizialmente riferite a controversie contrattuali, con conseguente mancata percezione della loro autonoma rilevanza privacy.
La società ha inoltre rappresentato di aver:
- nominato un referente privacy per ciascuna stazione operativa;
- formato il personale;
- predisposto un canale email dedicato alle istanze di esercizio dei diritti;
- aggiornato la procedura interna per la gestione delle richieste;
- istituito un registro di tracciamento delle istanze;
- rivisto le informative e l’opuscolo interno “La Nuova Privacy”;
- svolto una sessione formativa specifica per i dipendenti.
Valutazioni del Garante
L’Autorità ha ritenuto non condivisibile la tesi difensiva secondo cui le istanze sarebbero state trattate come mere controversie contrattuali, evidenziando che in entrambi i casi i reclamanti avevano esplicitamente richiamato la normativa privacy e la volontà di accedere ai propri dati personali. In un caso, la richiesta era anche indirizzata al Responsabile della protezione dei dati e inviata al canale email dedicato alle istanze ex artt. 15-22 GDPR.
Il Garante ha quindi accertato la violazione dell’art. 12, par. 3, GDPR, per mancato riscontro “senza ingiustificato ritardo” e comunque entro un mese dalla ricezione dell’istanza, nonché dell’art. 15 GDPR, poiché il diritto di accesso non è stato soddisfatto nei tempi e con le modalità dovute.
Violazione del principio di accountability
Sul piano organizzativo, il Garante ha osservato che le misure predisposte dalla società erano inadeguate a garantire il rispetto del Regolamento, integrando anche una violazione degli artt. 5, par. 2, e 24 GDPR. Il provvedimento sottolinea che il titolare deve dotarsi di un sistema organizzato e verificabile per la gestione delle istanze degli interessati, con istruzioni operative, modelli di risposta, tempi di riscontro, individuazione dei referenti e procedure per gestire inviti ad aderire, solleciti e casistiche particolari.
L’Autorità ha inoltre rilevato che la documentazione prodotta dalla società non dimostrava l’esistenza di procedure consolidate; il materiale allegato risultava sintetico e privo di indicazioni sulle tempistiche e sulle modalità di risposta. La formazione del personale, pur rilevante, è stata ritenuta insufficiente da sola a integrare il requisito di accountability.
Considerazioni sul carattere sistemico delle criticità
Il Garante ha valorizzato il fatto che la stessa tipologia di violazione si era verificata in due episodi distinti, con clienti diversi e in momenti differenti, escludendo quindi un mero caso isolato. Ha inoltre evidenziato che il disallineamento organizzativo emergeva anche quando la richiesta era stata indirizzata al DPO o a un canale specificamente dedicato ai diritti degli interessati.
Esito del procedimento e misure adottate
Preso atto che, nel corso del procedimento, Italy Car Rent S.r.l. aveva comunque fornito un riscontro completo all’istanza e aveva avviato misure correttive organizzative, il Garante ha ritenuto di non dover imporre ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR.
Il dispositivo finale:
- dichiara l’illiceità del trattamento effettuato da Italy Car Rent S.r.l. per violazione degli artt. 5, par. 2, 12, par. 3, 15 e 24 GDPR;
- dispone l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità;
- dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante.
Il provvedimento richiama infine il rimedio giurisdizionale dell’opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto dei reclami
Sono stati presentati due reclami ai sensi dell’art. 77 GDPR, in data 28 giugno e 15 ottobre 2024, per l’inidoneo riscontro fornito da Italy Car Rent S.r.l. a istanze di esercizio del diritto di accesso ex art. 15 GDPR presentate il 12 aprile e il 18 agosto 2024. I reclamanti lamentavano che le risposte ricevute si limitassero ad aspetti contrattuali, senza indicare le informazioni personali oggetto di trattamento.
Istruttoria e posizione della società
Nel corso dell’istruttoria, la società ha spiegato che il ritardo sarebbe dipeso da una non corretta instradazione delle richieste, inserite in scambi di e-mail relativi a controversie di noleggio. Ha inoltre rappresentato di aver comunque riscontrato le istanze il 25 novembre 2024, dopo le richieste di informazioni del Garante, e di aver adottato o programmato varie misure organizzative e formative per migliorare la gestione delle richieste privacy.
Violazioni accertate
Il Garante ha accertato che la società non ha risposto agli interessati entro il termine di un mese previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR, avendo fornito riscontro solo dopo diversi mesi e comunque a seguito dell’intervento dell’Autorità. Ha ritenuto inoltre che le misure organizzative predisposte fossero lacunose e inadeguate, integrando la violazione del principio di accountability di cui agli artt. 5, par. 2, e 24 GDPR. La condotta è stata quindi qualificata come violazione degli artt. 5, par. 2, 12, par. 3, 15 e 24 GDPR.
Valutazioni sul carattere sistemico delle criticità
L’Autorità ha escluso che si trattasse di un episodio isolato, osservando che la medesima tipologia di omissione si era verificata in due casi distinti, con clienti diversi e in momenti differenti. Ha inoltre rilevato che il mancato rispetto delle tempistiche e delle modalità di riscontro si era verificato anche quando l’istanza era stata indirizzata espressamente al DPO e a un canale dedicato ai diritti degli interessati, segno di criticità organizzative più ampie.
Esito e misure disposte
Preso atto che la società aveva fornito idoneo riscontro il 25 novembre 2024 e che, nel frattempo, aveva adottato misure organizzative correttive, il Garante ha ritenuto di non adottare ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR. Ha tuttavia disposto l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità e la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.
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