Deliberazione n. 629 del 21/12/2023
Provvedimento del 21 dicembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. L’intervento è stato disposto in via d’urgenza dal dirigente competente e poi confermato dal Collegio entro il termine previsto, con prescrizione di conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro per finalità probatorie per 12 mesi.
Ratifica dell’ordine urgente a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Instagram
Ratifica di provvedimento urgente per segnalazione di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 21 dicembre 2023 n. 629, l’ordine urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy riguardante materiale a contenuto sessualmente esplicito riferito a una persona interessata e destinato a rimanere privato.
Contesto normativo
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica del Collegio.
Segnalazione e verifica preliminare
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram indicata nella segnalazione. Il dirigente competente ha verificato la compatibilità dei fatti esposti con la previsione normativa applicabile e ha quindi adottato la determinazione n. 283 del 18 dicembre 2023.
Misure urgenti disposte
Con il provvedimento urgente è stato ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per 12 mesi dalla ricezione del provvedimento;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità l’adozione delle misure e la conservazione effettuata.
Ratifica collegiale
Il Collegio, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento dirigenziale d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito
L’esito del procedimento è quindi la conferma dell’ordine urgente finalizzato a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale valore probatorio, nell’ambito della procedura accelerata prevista per i casi di revenge porn.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da una segnalazione presentata da una persona interessata, che ha rappresentato di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, cioè il rischio di invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano.
Intervento urgente sul materiale segnalato
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto in via d’urgenza l’ordine a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione probatoria
Alla medesima società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Collegio, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento dirigenziale n. 283 del 18 dicembre 2023 adottato d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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