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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25933/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Trento che aveva respinto l'appello del Dallagiacoma contro il Tribunale (che aveva già respinto le sue domande). L'attore aveva chiesto rescissione per lesione (art. 1448 c.c.) di un preliminare e di un contratto definitivo di compravendita (2016), la nullità della procura rilasciata a Marco Pederiva ai sensi dell'art. 2744 c.c. (perché funzionale a un patto commissorio/garanzia per un prestito) e il risarcimento danni (circa €2.515.000,00). In Cassazione il ricorrente proponeva sei motivi, fondamentalmente diretti a contestare la valutazione delle prove, la perizia del CTU, la qualificazione della procura come strumento elusivo e la mancata pronuncia su una domanda subordinata di pagamento da parte di Chateau et Noblesse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molti motivi fossero preclusi ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. perché la decisione d'appello non si discostava da quella di primo grado e che, in ogni caso, le censure tentavano un sindacato di merito sulla valutazione probatoria (non consentito in Cassazione). È stata respinta la tesi di violazione di legge connessa all'art. 1448 c.c. e l'eccezione di nullità della procura ex art. 2744 c.c. è stata ritenuta infondata dalla Corte territoriale; la Cassazione ha confermato l'inammissibilità dei motivi per mancata specificità e/o per mera rivalutazione di fatto. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio di cassazione (liquidate per €8.200,00 a favore di Marco Pederiva e €11.200,00 a favore di Chateau et Noblesse, oltre accessori). La Corte ha altresì rilevato la possibile obbligazione del ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/02 comma 1-quater.

Norme richiamate

  • art. 1448 c.c.

    Norma sulla rescissione per lesione: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato una violazione concreta di legge né indicato in modo specifico come la decisione impugnata contrasti con la norma; le doglianze erano in realtà un sindacato di merito sulla valutazione probatoria.

  • art. 2744 c.c.

    Norma che sanziona il patto commissorio/atti elusivi: la Corte territoriale ha escluso la nullità della procura, valutando il contesto (incapacità del disponente, ipoteca preesistente, modalità di esercizio della procura, vantaggio concreto per il disponente) e la Cassazione ha ritenuto inammissibili i rilievi che ricostruivano diversamente i fatti.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    Principi di ammissibilità dei motivi in Cassazione: la Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità (vietato riesame di merito) e ha rigettato le censure che sollecitavano una nuova valutazione dei fatti o critiche tecniche alla CTU anziché dedurre una violazione di legge specifica.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Regola di preclusione quando l'appello non si discosta dal primo grado: la Corte ha ritenuto preclusi numerosi motivi basati sui fatti e sulle prove perché l'appello e la sentenza d'appello non hanno indicato ragioni di fatto diverse da quelle di primo grado.

  • art. 366 c.p.c.

    Requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato l'obbligo di riprodurre i passaggi essenziali degli atti e delle perizie di parte; il ricorso che richiama documenti senza riportarne i punti essenziali è inammissibile.

  • art. 342 c.p.c.

    Obbligo di formulare specifici motivi di gravame in appello: la Corte ha osservato che la questione relativa alla domanda subordinata non era stata specificamente impugnata e pertanto non poteva essere riesaminata in Cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio del contraddittorio e della motivazione: la Corte ricorda i limiti del sindacato sulla motivazione in Cassazione (solo profili di violazione del minimo costituzionale rilevabili ex art. 111 Cost.).

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020 (conv. l. n. 176/2020)

    Norma che consente la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale nel periodo indicato: il ricorso è stato trattato secondo questa disciplina, senza discussione orale per mancata richiesta.

  • art. 3-bis, comma 5 e art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53/1994

    Regole sulla notificazione telematica (PEC) e sulla dichiarazione di conformità: la Corte ha ritenuto non preclusiva l'assenza di un'attestazione formale di conformità se il destinatario non disconosce la copia ricevuta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Previsione sul possibile ulteriore contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale richiesta dell'ulteriore contributo da parte dell'amministrazione giudiziaria.

  • art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. (richiamati nella motivazione)

    La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito, richiedendo la presenza di gravi vizi (mancanza o manifestissima contraddittorietà) per consentire la censura in Cassazione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio di merito: le censure che si limitano a contestare valutazioni probatorie, perizie tecniche o ricostruzioni fattuali sono inammissibili.
  • Quando si impugna una decisione che non si discosta da quella di primo grado, l'art. 348-ter c.p.c. preclude gran parte dei motivi di cassazione basati sui fatti; occorre indicare espressamente ragioni di fatto diverse tra i due gradi per sfuggire alla preclusione.
  • Per ottenere l'accoglimento di questioni relative a perizie o documenti tecnici è necessario riprodurre nel ricorso i passaggi essenziali degli atti contestati (art. 366 c.p.c.), e dedurre con precisione una violazione di legge, non una mera critica tecnica.
  • Per far dichiarare la nullità di una procura come patto commissorio (art. 2744 c.c.) bisogna dimostrare elementi concreti di elusione (finalità reale, modalità di esercizio, vantaggio esclusivo del procuratario). La sola deduzione astratta non è sufficiente.
  • Negli atti telematici, l'assenza di un'attestazione di conformità non rende automatico il ricorso inammissibile se la controparte non disconosce formalmente la conformità della copia ricevuta.
  • In appello e in cassazione bisogna formulare motivi specifici e non richiamare genericamente tutte le domande di primo grado: le domande/formulazioni tardive o non specificamente impugnate saranno inammissibili o considerate implicitamente rigettate.
  • La strategia processuale corretta in casi analoghi: focalizzare i motivi di diritto (violazioni normative precise), documentare e riprodurre gli elementi probatori essenziali, e non puntare su un nuovo apprezzamento delle prove già valutate dal giudice di merito.

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