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Sentenza

Sentenza n. 9061/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 246/2024, pubblicata l’11 gennaio 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al n.r.g. 26612/2023.

Giustizia amministrativa202513642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e agli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 246/2024, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero. La sentenza civile aveva condannato l'amministrazione ad attribuire la Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e il mancato adempimento del giudicato. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione della sentenza. Risultava inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme di legge e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento e dell'assenza di contestazioni o chiarimenti da parte del Ministero, la pretesa del ricorrente è stata ritenuta provata anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice dell'ottemperanza ha affermato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono più sindacabili in sede esecutiva e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, per quanto di eventuale competenza, in ragione della reiterata inerzia amministrativa e del contenzioso seriale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica del docente, il cui riconoscimento per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale costituisce oggetto dell'obbligo amministrativo da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003

    Prevede il termine di 120 giorni rilevante per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha constatato il decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione ed è decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento, l'amministrazione deve dare esecuzione integrale al comando giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza non può rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa definitivamente riconosciuta dal giudicato, dovendo limitarsi a verificarne e imporne l'attuazione.
  • L'amministrazione che, a fronte della deduzione dell'inadempimento, non fornisca chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione del giudicato non può paralizzare la domanda di ottemperanza, soggiacendo alle conseguenze probatorie derivanti dalla mancata contestazione dell'adempimento.
  • È legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, subordinata alla richiesta dell'interessato e all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione effettiva del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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