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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13151/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una pluralità di avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio nei confronti di tre ex soci di una società estinta. Gli atti riguardavano, da un lato, il recupero a tassazione di maggiori redditi societari per gli anni 2008 e 2009, notificati direttamente ai soci ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973; dall'altro, avvisi personali IRPEF fondati sulla presunzione di distribuzione di utili extra-contabili in una società a ristretta base partecipativa. In un separato giudizio, un ulteriore avviso era stato notificato a uno dei soci per maggiori redditi personali derivanti dalla partecipazione nella stessa società. La CTP aveva rigettato i ricorsi; le CTR avevano invece accolto gli appelli dei contribuenti, annullando gli atti. L'Agenzia ha impugnato per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 2495 c.c., 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, 115 c.p.c. e 7 l. n. 212/2000, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto nulla la notifica dell'accertamento societario e, per derivazione, di tutti gli atti emessi verso i soci; 2) violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973, deducendo che la mancata ripartizione nel bilancio finale di liquidazione non escludeva la responsabilità dei soci per utili extra-contabili; 3) violazione dell'art. 44 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2495 c.c., sostenendo che per gli accertamenti sui redditi di capitale dei soci non fosse necessaria la definitività dell'accertamento societario. Nel secondo ricorso ha dedotto inoltre violazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 295 c.p.c. e dell'art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992, censurando la CTR della Liguria per avere annullato l'avviso al socio sulla base di una sentenza della CTR Toscana non ancora passata in giudicato.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione. Ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso n. 4378/2017, affermando che gli avvisi emessi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 erano legittimi e che l'accertamento personale per utili extra-contabili poteva essere emesso anche prima del passaggio in giudicato dell'accertamento societario, data l'autonomia dei due procedimenti e l'assenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria. Ha inoltre accolto il ricorso n. 20/2020, rilevando che la CTR ligure aveva indebitamente fondato l'annullamento sull'esito non definitivo di un altro giudizio. Entrambe le sentenze di merito sono state cassate con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese non esclude la possibilità di far valere, nei confronti dei soci, la responsabilità nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione; tale profilo, se contestato, va provato dal Fisco nel giudizio o nell'atto diretto ai soci.

  • art. 65, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel primo motivo come norma applicabile alla notifica degli atti ai successori, ma la Corte ha ritenuto comunque legittimi gli avvisi emessi direttamente ai soci.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per censurare la valutazione probatoria della CTR, senza che la Corte vi fondi una specifica ratio autonoma.

  • art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel primo motivo per contestare la motivazione degli atti, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 36, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Costituisce il fondamento della responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta; gli avvisi notificati direttamente ai soci sono ritenuti legittimi.

  • art. 44 d.P.R. n. 600/1973

    La Corte ribadisce che l'accertamento del reddito da partecipazione dei soci non presuppone la definitività dell'accertamento societario.

  • art. 2909 c.c.

    La sentenza non passata in giudicato non può spiegare efficacia di giudicato impeditiva in un diverso giudizio.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato si forma solo con il passaggio in giudicato della sentenza; la CTR non poteva attribuire efficacia definitiva a una decisione ancora impugnata.

  • art. 295 c.p.c.

    La Corte esclude la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria tra accertamento societario e accertamento personale dei soci tale da imporre la sospensione del processo.

  • art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel secondo ricorso insieme alle norme sul giudicato e sulla sospensione, ma disapplicato in concreto perché mancava un giudicato o una pregiudizialità necessaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    Censura di violazione di legge proposta nei motivi dei ricorsi.

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    Censura di nullità della sentenza per errori sul giudicato e sulla pregiudizialità.

Massime di principio

  • Nella responsabilità tributaria dei soci di società estinta ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, l'Amministrazione può emettere un atto direttamente nei confronti del socio; il tema della riscossione di somme in sede di liquidazione attiene alla prova della pretesa e va dedotto nel giudizio instaurato contro l'atto rivolto al socio, non in quello relativo all'originario accertamento societario.
  • L'accertamento dei maggiori redditi imputati al socio per distribuzione di utili extra-contabili in una società a ristretta base partecipativa può essere effettuato in via autonoma e anche in via parallela rispetto all'accertamento societario, senza attendere il passaggio in giudicato di quest'ultimo.
  • La definitività dell'accertamento societario non costituisce requisito di validità dell'accertamento emesso nei confronti del socio per i redditi da partecipazione; la decadenza può imporre all'Ufficio di procedere senza attendere l'esito definitivo del contenzioso sulla società.
  • In assenza di giudicato, una sentenza tributaria resa in altro giudizio non può essere posta a base dell'annullamento di un avviso di accertamento come se avesse già efficacia preclusiva; non opera nemmeno la sospensione per pregiudizialità necessaria quando i due accertamenti sono autonomi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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