Sentenza n. 392/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento 1) del Decreto del Prefetto di Isernia n. 0001153 del 11.01.2023 successivamente notificato in data 19.01.2023 a mezzo del quale è stato disposto il definitivo divieto nei confronti del sig. -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; 2) del Decreto del Prefetto di Isernia n. 0009774 del 28.03.2022, successivamente notificato, a mezzo del quale è stato disposto in via cautelare il divieto nei confronti del sig. -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; 3) della relazione della Questura di Isernia - Div. PASI n. 0003147 del 21.02.2022, di contenuto sconosciuto, nella quale viene riferita l'impossibilità di formulare un giudizio prognostico di completa affidabilità del sig. -OMISSIS- nell'uso delle armi, 4) della nota della Questura di Isernia n. 789 Div. PASI 6/D del 17.01.2022, di contenuto non conosciuto, a mezzo della quale si informava la Prefettura di Isernia che il sig. -OMISSIS- è stato destinatario del provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi per uso caccia precedentemente rilasciata in data 28.07.2016; 5) degli esiti delle istruttorie, qualora svolte, in ordine al possedimento in capo al sig. -OMISSIS- dei requisiti di affidabilità per l'uso e detenzione delle armi, di estremi e contenuti non conosciuti, nonché 6) di ogni altro atto, accertamento, nota procedimentale e provvedimento precedente e/o successivo comunque connesso con i richiamati impugnati provvedimenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio cautelare e decreto prefettizio definitivo recanti il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio cautelare e quello definitivo, nonché gli atti istruttori presupposti, deducendo un unico motivo articolato in violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 3, 7 e seguenti della l. 241/1990 e degli artt. 10, 39, 43 e seguenti del r.d. 773/1931, oltre a illegittimità derivata ed eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, errore sui presupposti, carenza istruttoria, sproporzione e perplessità. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione avesse valorizzato il mancato rinnovo della licenza di porto d'armi, anziché una revoca, e fatti penalmente rilevanti non definiti con sentenza; che non sussistesse alcun concreto elemento indicativo di abuso delle armi; che egli avesse una condotta personale e lavorativa irreprensibile, non fosse mai stato coinvolto in risse o episodi violenti e non avesse condanne; che i fatti posti a fondamento dei provvedimenti fossero insussistenti e comunque non collegati all'uso delle armi; e che fosse mancata un'adeguata istruttoria, anche mediante acquisizione di informazioni presso i Carabinieri del luogo di residenza. Ha inoltre richiamato il precedente ricorso contro il diniego di rinnovo della licenza, sostenendo che la relativa vicenda penale fosse ancora pendente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori. Il Collegio ha rilevato anzitutto che il precedente ricorso contro il diniego questorile di rinnovo della licenza era stato già respinto dal TAR con sentenza n. 71/2025, poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4517/2026, e che le censure odierne coincidevano sostanzialmente con quelle già esaminate. Nel merito, ha ribadito che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto e che l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del soggetto, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS. Il divieto prefettizio ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e può essere fondato anche su fatti isolati, privi di rilievo penale o non connessi all'uso delle armi, purché idonei a evidenziare il venir meno della buona condotta e dell'assoluta affidabilità. Non occorre un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso delle armi; è sufficiente una prognosi probabilistica, assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, circa il rischio di abuso. Nel caso concreto, l'Amministrazione aveva valorizzato il rinvio a giudizio del ricorrente per corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reati plurimi, eterogenei e lesivi di diversi beni giuridici, particolarmente rilevanti anche in ragione dell'attività del ricorrente quale pubblico impiegato presso un ufficio anagrafe. Il ricorrente non aveva fornito elementi concreti su eventuali esiti favorevoli del procedimento penale, tuttora pendente, limitandosi ad allegazioni generiche sulla propria personalità e sull'assenza di condanne. Il TAR ha quindi ritenuto ragionevole la valorizzazione del rinvio a giudizio quale dato processuale idoneo a fondare il giudizio di non affidabilità e ha escluso che fosse decisivo il fatto che i reati non fossero connessi all'uso delle armi.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 773/1931
In particolare, l’art. 39 del R.D. n. 773/1931 attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi sia ritenuto capace di abusarne.
La Prefettura può vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando, sulla base di una valutazione preventiva e discrezionale, il soggetto sia ritenuto capace di abusarne.
art. 43 r.d. 773/1931
e l’art. 43 del medesimo R.D. consente alla Questura di ritirare o di negare il rilascio o rinnovo dei titoli abilitativi sulla base di una valutazione relativa alla buona condotta e alla capacità di abuso delle armi da parte del richiedente.
Il diniego o il mancato rinnovo del titolo di polizia possono fondarsi sulla valutazione della buona condotta e dell'affidabilità del richiedente, senza che sia necessario un accertamento definitivo di abuso delle armi.
artt. 11, 39 e 43 r.d. 773/1931
L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del Tulps, può quindi legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta”, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi.
Il giudizio di non affidabilità può essere fondato su situazioni non riconducibili alla buona condotta, anche senza pericolosità sociale o comprovato abuso; la valutazione resta legittima se non irrazionale e adeguatamente motivata.
art. 699 c.p.
il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975.
Il porto d'armi è una deroga al generale divieto di portare armi e non integra una posizione di diritto soggettivo assoluto.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975.
La disciplina del porto e della detenzione di armi è orientata alla prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica e consente all'Amministrazione una valutazione particolarmente rigorosa dell'affidabilità.
artt. 3, 7 e 10-bis l. 241/1990
La Questura di Isernia però, in data 12.7.2021, ha comunicato al ricorrente, ex artt. 7 e 10 bis l. n. 241/1990, un preavviso di rigetto della suddetta istanza di rinnovo.
Il testo dà conto dell'avvenuta comunicazione del preavviso di rigetto nel procedimento relativo al rinnovo della licenza; la sentenza non ravvisa, su tale profilo, una violazione procedimentale decisiva.
artt. 3 e 97 Cost.
Con l’unico ed articolato motivo di gravame il ricorrente ha dedotto il vizio istruttorio e motivazionale dei provvedimenti impugnati nonché la violazione dei presupposti, normativamente previsti dal TULPS, per far luogo al divieto di detenzione delle armi, munizioni e materiali esplodenti.
Le censure relative a motivazione, istruttoria, imparzialità e buon andamento sono state ritenute infondate in quanto l'Amministrazione ha individuato un fatto concreto e significativo, il rinvio a giudizio per plurimi reati, idoneo a sostenere la prognosi di non affidabilità.
Massime di principio
- Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di portare armi; il rilascio, il rinnovo e la conservazione dei titoli abilitativi sono subordinati a una verifica rigorosa dell'affidabilità del richiedente.
- Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e può essere adottato senza un comprovato abuso delle armi o un accertamento di pericolosità sociale.
- Ai fini del giudizio di non affidabilità possono essere valorizzati anche fatti isolati, privi di rilievo penale definitivo o non collegati all'uso delle armi, purché non meramente immaginari o aleatori e purché la valutazione amministrativa sia congruamente motivata, ragionevole e proporzionata.
- Il rinvio a giudizio per plurimi reati di significativa gravità può costituire un dato processuale concreto idoneo a fondare il giudizio di venir meno della buona condotta e dell'affidabilità richiesta per la detenzione di armi, anche in assenza di una condanna definitiva.
- Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti in materia di armi comprende la verifica dell'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione e della ragionevolezza e proporzionalità della prognosi probabilistica tratta dall'autorità di pubblica sicurezza.
- La circostanza che i fatti valorizzati dall'Amministrazione non siano direttamente connessi all'uso delle armi non ne impedisce, di per sé, la rilevanza ai fini del giudizio preventivo di affidabilità.
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