Cassazione Penale, Sentenza n. 14688/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice del riesame sostenendo violazione di legge per errata qualificazione giuridica: la condotta contestata sarebbe stata esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) e non tentata estorsione (artt. 56 e 629 c.p.). A fondamento della censura il ricorrente richiamava il rapporto contrattuale di noleggio tra la persona offesa Pagano e la società proprietaria del veicolo, sostenendo che gli indagati avrebbero agito per recuperare un bene cui ritenevano di avere titolo, non per conseguire un profitto ingiusto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la fattispecie concreta fosse diretta a ottenere la immediata riconsegna del veicolo con la conseguente perdita per la persona offesa sia della disponibilità del mezzo sia della somma già corrisposta, configurando così un intento di conseguire un profitto ingiusto e non l'esercizio di una pretesa ritenuta giuridicamente tutelabile. Il tentativo è stato ritenuto tentata estorsione, estinto solo per intervento delle Forze dell'Ordine. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza depositata il 20/03/2026.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Regola la punibilità del reato commesso in stato di tentativo; la Corte ha ritenuto che il fatto sia rimasto allo stadio del tentativo per l'intervento delle Forze dell'Ordine
art. 629 cod. pen.
Prevede il reato di estorsione; è stata applicata alla fattispecie perché l'azione mirava al conseguimento di un profitto patrimoniale ingiusto mediante minaccia/violenza
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Richiamata nell'imputazione iniziale come aggravante per la contestazione di metodo mafioso, poi esclusa in parte dal giudice del riesame
art. 393 cod. pen.
Disciplinante l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia; la Corte ha escluso che la condotta rientrasse in tale ipotesi per mancanza dell'elemento psicologico consistente nella convinzione di una pretesa giuridica legittima
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limita l'esposizione del motivo in ricorso per cassazione alle esigenze di motivazione; il ricorso è stato formulato nei termini previsti
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulle ragioni di impugnazione in cassazione; richiamata per la dedotta violazione di legge nella qualificazione del reato
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata nella pronuncia
Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Fornisce il discrimine tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni basato sull'elemento psicologico: distinguere se l'agente mira a far valere una pretesa ritenuta giuridicamente spettante oppure a conseguire un profitto che sa non spettargli. La Corte si è attenuta a questo criterio per escludere la configurabilità dell'art. 393 e confermare la qualificazione per tentata estorsione
Massime di principio
- Distinguere sempre tra estorsione e esercizio arbitrario delle ragioni guardando all'elemento psicologico: se l'agente mira a ottenere un profitto ingiusto che sa non spettargli, si configura estorsione; se invece agisce per far valere una pretesa che ritiene giuridicamente dovuta, può configurarsi esercizio arbitrario delle proprie ragioni
- Il momento temporale del rapporto contrattuale è decisivo: interventi volti a 'recuperare' un bene immediatamente dopo la consegna, prima del venir meno dell'obbligo di restituzione, difficilmente si qualificano come tutela di un diritto già maturato
- La mera convinzione soggettiva degli agenti circa un illecito dell'altra parte (es. sospetto di vendita a terzi) non basta a trasformare un'opposizione coattiva in esercizio legittimo di un diritto; occorre che la pretesa sia concretamente e ragionevolmente tutelabile nelle forme di legge
- L'uso di violenza o minaccia con conseguente finalità patrimoniale immediata (ottenere disponibilità del bene e privare la vittima della somma pagata) orienta verso la qualificazione per estorsione, anche se il bene oggetto del contendere deriva da un rapporto contrattuale
- In sede di impugnazione in Cassazione, la contestazione della sola qualificazione giuridica è ammessa, ma deve incidere su un errore di diritto rilevante e non limitarsi a una diversa lettura dei fatti acclarati dal giudice di merito
- Quando la contestazione verte sulla qualificazione giuridica, è necessario ricostruire con chiarezza lo stato di esecuzione del rapporto contrattuale: se non è maturato il diritto restitutorio, il rimprovero dell'inadempimento è debole e non giustifica un'azione coattiva
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