Cassazione Penale, Sentenza n. 01585/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza che li aveva ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta documentale "specifica" (capo a, per Vinciguerra) e di bancarotta fraudolenta per distrazione (capi b e d: distrazione di disponibilità liquide per circa euro 136.000 e cessione d'azienda con trasferimento di macchinari/attrezzature). Le censure principali erano tre: 1) vizio di motivazione e mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 l. fall., con conseguente estinzione per prescrizione, posto che parte della documentazione contabile sarebbe stata consegnata (es. dichiarazioni dei redditi 2010-2012); 2) per il capo b) si contestava la qualificazione come distrazione di somme pari a euro 135.000, perché tali somme sarebbero state effettivamente pagate in contanti ai creditori (mancata insinuazione dei creditori nel fallimento attesterebbe i pagamenti); si osservava inoltre che i conti correnti erano stati chiusi anni prima e l'attività avveniva in contanti; 3) per il capo d) si sosteneva che la cessione del ramo d'azienda (a valore simbolico di euro 900) aveva finalità strumentali e legittime (conservazione della licenza per trasporto merci) e non scopo distrattivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi 2 e 3 perché ripetono doglianze già valutate correttamente dai giudici di merito e si limitano a rilanciare argomentazioni di fatto. La sentenza di merito ha adeguatamente motivato la ricostruzione: mancanza di fatture e partitari, assenza dei registri (registro beni strumentali, libro inventari, cespiti ammortizzabili) che ha reso impossibile la ricostruzione degli andamenti economici; inaffidabilità della consulenza di parte basata su dati non verificabili e sul presunto uso di contanti senza documentazione. Quanto alla cessione d'azienda, la Corte ha valorizzato indici di fraudolenza (contiguità temporale con il fallimento, cointeressenze tra cedente e cessionaria, ruolo della coniuge quale legale rappresentante della cessionaria, azione revocatoria con conseguente danno per i creditori) e l'assenza di giustificazione imprenditoriale. Sul punto documentale la Corte ha ritenuto provato che l'omessa o lacunosa tenuta delle scritture ha ostacolato la conoscenza documentata e giuridicamente utile delle vicende aziendali, con finalità di occultamento delle distrazioni. Il primo motivo (riqualificazione e prescrizione) è stato anch'esso respinto: la motivazione di merito ha collegato logicamente la condotta documentale di Vinciguerra alle distrazioni patrimoniali e ha mostrato che la consegna parziale di documenti non escludeva la responsabilità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati alle spese, con applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 217
I ricorrenti avevano chiesto la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 e l'estinzione per prescrizione; la Corte ha ritenuto che, alla luce della documentazione mancante e del contesto fattuale, non sussistessero elementi tali da giustificare la riqualificazione e la dichiarazione di estinzione per prescrizione.
codice di procedura penale, art. 616
Articolo richiamato per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in seguito al rigetto del ricorso.
principio giurisprudenziale sulla bancarotta fraudolenta documentale
La norma e la giurisprudenza sono state interpretate nel senso che il delitto tutela non solo la mera conoscenza delle vicende patrimoniali, ma una conoscenza documentata e giuridicamente utile; l'omissione di scritture essenziali che renda impossibile tale conoscenza può integrare il reato, specialmente se collegata ad indici di fraudolenza volti a occultare distrazioni patrimoniali.
Massime di principio
- La mera affermazione difensiva che somme sono state pagate in contanti non è sufficiente: è necessario dimostrare con documenti o elementi probatori concreti (fatture, partitari, attestazioni dei creditori) la destinazione reale delle somme.
- La cessione di azienda o di rami d'azienda in prossimità del fallimento verso soggetti con rapporti di cointeresse o a valori irrisori costituisce un indizio forte di distrazione quando manca una giustificazione imprenditoriale plausibile.
- L'omessa tenuta o la mancata consegna di scritture contabili essenziali (registro beni strumentali, libro inventari, cespiti) può integrare il reato di bancarotta documentale specifica quando ostacola la ricostruzione documentata del patrimonio e risulti funzionale ad occultare distrazioni.
- Le doglienze in cassazione che si limitano a rimettere in discussione fatti già valutati dai giudici di merito, senza fornire una critica argomentata e fondata sul diritto, saranno ritenute manifestamente infondate.
- Per difendersi efficacemente in casi di contestata bancarotta per distrazione o documentale è fondamentale produrre elementi probatori concreti (registrazioni contabili, fatture, prove dei pagamenti e dichiarazioni dei creditori) e spiegazioni imprenditoriali plausibili per le operazioni poste in essere.
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