Sentenza n. 3103/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 1125 del 12 febbraio 2025, pronunciata in esito al giudizio RG n. 18824/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 1125 del 12 febbraio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 1125 del 12 febbraio 2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza aveva inoltre disposto il pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla parte di interesse della decisione, la ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine per adempiere, la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, alla parte del titolo relativa all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Ha escluso dall’ordine di ottemperanza la parte relativa alle spese di lite liquidate nel giudizio ordinario, poiché il difensore antistatario, titolare di un autonomo titolo di credito, non aveva proposto il ricorso per ottemperanza. Ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, stabilendo che provveda in caso di ulteriore inerzia entro i termini indicati in motivazione e ponendo a carico del Ministero l’eventuale compenso commissariale, liquidato in euro 500,00. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di euro 1.000,00 per le spese del giudizio di ottemperanza, oltre accessori, con attribuzione al difensore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
articolo 114, comma 4, lettera e)
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni consente, ricorrendone gli ulteriori presupposti, l’attivazione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni a carico della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione, nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e porre a carico dell’amministrazione le relative spese.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo adempimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il difensore antistatario, quale titolare di un autonomo credito relativo alle spese processuali distratte in suo favore, deve partecipare al giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della specifica statuizione sulle spese; in mancanza, il giudice non può ordinare l’ottemperanza a tale parte del titolo su iniziativa del solo assistito.
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