Corte di giustizia, Sentenza C-378/21
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’8 dicembre 2022. — P GmbH contro Finanzamt Österreich. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht. — Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 203 – Rettifica della dichiarazione IVA – Destinatari di prestazioni non legittimati alla detrazione – Esclusione del rischio di perdita di gettito fiscale. — Causa C-378/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’articolo 203 della direttiva IVA ha la funzione di neutralizzare il rischio di perdita di gettito derivante da una detrazione indebitamente esercitabile dal destinatario della fattura. Se tale rischio manca, perché i clienti sono solo consumatori finali privi del diritto alla detrazione, l’IVA indicata erroneamente in fattura non è dovuta in base a quella disposizione. Per questo motivo la Corte non ha affrontato le questioni successive sulla rettifica delle fatture e sul possibile arricchimento senza causa.
IVA erroneamente fatturata: l’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE si applica solo se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale; assenza di diritto alla detrazione per i destinatari finali esclude il debito d’imposta sulla parte erroneamente indicata.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 203 della direttiva IVA, l’emittente della fattura sia debitore dell’IVA indicata con aliquota errata anche quando non vi sia alcun rischio di perdita di gettito fiscale perché i destinatari sono esclusivamente consumatori finali non legittimati alla detrazione; e, in subordine, se in tale ipotesi la rettifica delle fatture possa essere omessa o sia preclusa dall’asserito arricchimento senza causa del soggetto passivo.
Principio di diritto
L’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE non impone il pagamento dell’IVA erroneamente indicata in fattura nella parte in cui l’errore non genera alcun rischio di perdita di gettito fiscale; di conseguenza, se i destinatari della prestazione sono esclusivamente consumatori finali che non possono detrarre l’IVA a monte, il prestatore non è debitore, ai sensi di tale disposizione, della parte di imposta fatturata in eccesso. La Corte ha quindi escluso l’applicabilità dell’articolo 203 e non ha esaminato le ulteriori questioni sulla rettifica della fattura e sull’asserito arricchimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 203 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 220, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 11, paragrafi 1, 6 e 12, dell’Umsatzsteuergesetz 1994
- Articolo 16, paragrafo 1, dell’Umsatzsteuergesetz 1994
- Articolo 239a della Bundesabgabenordnung
- Direttiva (UE) 2016/1065
IVA erroneamente fatturata e assenza di rischio di perdita di gettito fiscale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzgericht austriaco in materia di IVA. Il giudice nazionale chiedeva se l’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE imponesse il pagamento dell’IVA indicata in fattura con aliquota errata anche quando i destinatari delle prestazioni fossero soltanto consumatori finali non legittimati alla detrazione.
Fatti e procedimento principale
P GmbH gestiva un parco giochi al coperto e, nell’esercizio 2019, aveva applicato nelle proprie ricevute un’aliquota IVA del 20% anziché quella corretta del 13%. Le ricevute costituivano fatture di modico importo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, dell’UStG 1994. La società ha poi chiesto la rettifica della dichiarazione IVA per ottenere l’accredito dell’eccedenza.
L’amministrazione finanziaria ha respinto la richiesta sostenendo che:
- la società restava tenuta a versare l’IVA indicata in fattura, in base alla normativa nazionale sulla fatturazione errata;
- la rettifica avrebbe comportato un arricchimento senza causa, poiché il costo dell’imposta era stato sostenuto dai consumatori finali.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui l’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua la cessione o prestazione imponibile, salvo casi specifici;
- articolo 203 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui l’IVA è dovuta da chiunque la indichi in una fattura;
- articolo 220, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, relativo all’obbligo di fatturazione;
- la normativa austriaca, in particolare gli articoli 11, paragrafi 1, 6 e 12, e 16, paragrafo 1, dell’UStG 1994, oltre all’articolo 239a della Bundesabgabenordnung.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se l’articolo 203 della direttiva IVA si applichi anche in assenza di rischio di perdita di gettito fiscale;
- se, in tal caso, l’impossibilità materiale di rettificare le fatture verso consumatori finali consenta comunque la rettifica della dichiarazione IVA;
- se l’eventuale arricchimento del soggetto passivo impedisca tale rettifica.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui l’articolo 203 della direttiva IVA mira a eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto alla detrazione dell’IVA indicata in fattura. La disposizione è quindi destinata ad applicarsi quando l’IVA è stata fatturata erroneamente e il destinatario potrebbe avvalersi della detrazione, creando un rischio per l’erario.
La Corte distingue questa ipotesi da quella disciplinata dall’articolo 193, in combinato con l’articolo 220, paragrafo 1, che riguarda la fattura corretta emessa verso un altro soggetto passivo. L’articolo 203 opera solo per il debito d’imposta eccedente rispetto a quello dovuto nelle situazioni ordinarie e solo per prevenire una detrazione indebita.
Nel caso di specie, il giudice nazionale aveva escluso l’esistenza di un rischio di perdita di gettito fiscale, poiché tutti i destinatari erano consumatori finali non legittimati alla detrazione. Di conseguenza, l’articolo 203 non trova applicazione.
Decisione
La Corte ha dichiarato che:
- un soggetto passivo che abbia prestato un servizio e abbia indicato in fattura un importo di IVA calcolato con aliquota errata non è debitore, ai sensi dell’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE, della parte di IVA erroneamente fatturata;
- ciò vale quando non vi sia alcun rischio di perdita di gettito fiscale, perché i destinatari del servizio sono esclusivamente consumatori finali non legittimati alla detrazione dell’IVA a monte.
Poiché la prima questione ha ricevuto risposta negativa, la Corte ha dichiarato che non occorreva rispondere alla seconda questione relativa alla rettifica delle fatture e all’arricchimento senza causa.
Principio affermato
L’articolo 203 della direttiva IVA è una norma anti-elusiva/anti-perdita di gettito: non può essere invocato per imporre il pagamento dell’IVA erroneamente indicata in fattura quando l’errore non può comportare alcuna detrazione indebita da parte del destinatario. In presenza di soli consumatori finali privi del diritto alla detrazione, la parte di imposta fatturata in eccesso non è dovuta in base a tale disposizione.
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