Cassazione Penale, Sentenza n. 26433/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Alessandria che aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero affinché emanasse l'ordine di esecuzione e lo stato esecutivo in relazione a una pena sostitutiva (detenzione domiciliare) applicata con sentenza definitiva. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 661 c.p.p. e 62 legge 24/11/1981 n. 689 e la natura abnorme del provvedimento sia in senso strutturale (emanato al di fuori delle competenze previste dalla legge) sia funzionale (determinando una stasi esecutiva insuperabile).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Motivazione: l'esecuzione delle pene sostitutive (come la detenzione domiciliare) compete al magistrato di sorveglianza, il quale deve provvedere agli atti esecutivi (anche ai sensi dell'art. 678 c.p.p., comma 1-bis, con obblighi temporali), mentre il pubblico ministero ha un ruolo limitato alla trasmissione della sentenza e alla notifica al difensore. Imprimere al pubblico ministero l'obbligo di emanare l'ordine di esecuzione per una pena sostitutiva esula dalla sua sfera di attribuzioni e costituisce atto abnorme; ne deriva la stasi procedimentale e l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio degli atti al magistrato di sorveglianza per il prosieguo.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 661 (come modificato dal d.lgs. 150/2022) nel senso che l'esecuzione delle pene sostitutive è affidata al magistrato di sorveglianza; il pubblico ministero ha ruolo di impulso limitato alla trasmissione della sentenza e alla notifica al difensore, non all'adozione dell'ordine di esecuzione per tali pene
Tale norma, che disciplina l'emissione dell'ordine di esecuzione quando occorra disporre carcerazione o scarcerazione, trova applicazione per le pene sostitutive solo nell'ipotesi di revoca; non giustifica l'obbligo del PM di emanare ordine di esecuzione per l'esecuzione ordinaria delle pene sostitutive
Richiamato per distinzione: per le pene detentive ordinarie è prevista l'emissione dell'ordine di esecuzione da parte del PM, a differenza delle pene sostitutive
Richiamato per distinzione: disciplina l'ordine di esecuzione per la pena pecuniaria (dopo la riforma), confermando che alcune tipologie di esecuzione restano attribuite al PM, a differenza delle pene sostitutive
Disciplina gli adempimenti del magistrato di sorveglianza in ordine alle prescrizioni e modalità di esecuzione delle pene sostitutive; la Corte ricorda il termine di 45 giorni (comma 1-bis) per l'ordinanza di conferma o modifica dopo ricezione della sentenza
art. 62 legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma collegata che prevede la trasmissione della sentenza al magistrato di sorveglianza, individua quest'ultimo in relazione al domicilio del condannato e dispone la notifica al difensore del provvedimento di esecuzione; rafforza la funzione dominante del magistrato di sorveglianza nell'esecuzione delle pene sostitutive
Prevede che nel caso di sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva sia il magistrato di sorveglianza (per le pene sostitutive diverse dal lavoro di pubblica utilità) a determinare la durata residua, confermando la competenza esecutiva del magistrato di sorveglianza
Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, art. 29
Attribuisce alla cancelleria del pubblico ministero l'iscrizione delle sentenze di condanna a pena detentiva nel registro delle esecuzioni e delle sentenze di condanna a sanzioni sostitutive solo in caso di conversione in pena detentiva, suggerendo un ruolo limitato del PM per le pene sostitutive
Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, art. 30
Prevede che per l'esecuzione delle sanzioni/pene sostitutive la cancelleria del magistrato di sorveglianza iscriva l'estratto e formi il fascicolo esecutivo, confermando la competenza di cancelleria del magistrato di sorveglianza per tali esecuzioni
Massime di principio
- Per le pene sostitutive (es. detenzione domiciliare, semilibertà) il magistrato di sorveglianza è l'organo competente per gli atti di esecuzione: riceve la sentenza trasmessa dal PM e adotta le ordinanze e prescrizioni necessarie.
- Il pubblico ministero ha un ruolo limitato: trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza e notifica il provvedimento di esecuzione al difensore; non spetta al PM emanare l'ordine di esecuzione per le pene sostitutive, salvo casi di revoca che determinino carcerazione.
- Se il magistrato di sorveglianza impone al PM un adempimento non attribuito dallo schema normativo (ad es. l'ordine di esecuzione per pena sostitutiva) il provvedimento è suscettibile di annullamento per abnormità sia strutturale che funzionale, potendo causare una stasi procedimentale.
- In presenza di pena sostitutiva il magistrato di sorveglianza deve provvedere senza ritardo (anche nel termine dei 45 giorni previsto dall'art. 678 c.p.p., comma 1-bis) e la cancelleria del magistrato è competente per la tenuta del fascicolo esecutivo relativo alle pene sostitutive.
- In casi dubbi circa la ripartizione di compiti tra PM e magistrato di sorveglianza in materia esecutiva, la giurisprudenza della Cassazione privilegia l'interpretazione che assegna al magistrato di sorveglianza la competenza principale e limita l'intervento del PM a funzioni di trasmissione/impulso.
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