DECRETO 26 maggio 1995 - Ministero delle finanze
Termini e modalità delle comunicazioni da effettuarsi all'URAR/TV di Torino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto impone a imprese e, in determinati casi, commercianti e operatori di vendita di comunicare all’Ufficio del registro abbonamenti radio TV di Torino le generalità e il domicilio di chi usufruisce della garanzia. L’elenco va inviato con raccomandata A/R entro il mese successivo alla ricezione della garanzia o convalida, oppure all’acquisto se la garanzia richiede solo lo scontrino.
Comunicazione dei dati degli utenti di garanzie per apparecchi radiotelevisivi
Comunicazione dei dati relativi alle garanzie radiotelevisive
Il decreto stabilisce termini e modalità per comunicare all’Ufficio del registro abbonamenti radio TV le generalità e il domicilio delle persone che usufruiscono di garanzie relative ad apparecchi di radiodiffusione.
Soggetti obbligati e dati da comunicare
Le imprese che ricevono richieste e convalide delle garanzie devono trasmettere all’Ufficio del registro abbonamenti radio TV di Torino, presso la casella postale 715, 10100 Torino, un elenco contenente le generalità e il domicilio dei beneficiari della garanzia.
Quando, per accordo con l’impresa che presta l’assistenza in garanzia, è sufficiente esibire il solo scontrino fiscale d’acquisto, l’obbligo di comunicazione ricade sui commercianti, rappresentanti e agenti di vendita di apparecchi radiotelevisivi.
Termini e modalità di trasmissione
L’elenco deve essere inviato con raccomandata con avviso di ricevimento:
- dalle imprese, entro il mese successivo a quello di ricezione delle richieste e delle convalide delle garanzie;
- dai commercianti, rappresentanti e agenti di vendita nei casi in cui è sufficiente lo scontrino fiscale, entro il mese successivo a quello dell’acquisto dell’apparecchio.
Conservazione e controlli
Il mittente deve conservare copia degli elenchi, insieme alle ricevute di spedizione e agli avvisi di ricevimento, per consentire i controlli degli agenti autorizzati ai sensi dell’articolo 7, ottavo comma, della legge 12 novembre 1949, n. 996.
Testo integrale
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