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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 26 maggio 1995 - Ministero delle finanze

Termini e modalità delle comunicazioni da effettuarsi all'URAR/TV di Torino.

Decreti del MEFCod. G.U. 095A3468Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto impone a imprese e, in determinati casi, commercianti e operatori di vendita di comunicare all’Ufficio del registro abbonamenti radio TV di Torino le generalità e il domicilio di chi usufruisce della garanzia. L’elenco va inviato con raccomandata A/R entro il mese successivo alla ricezione della garanzia o convalida, oppure all’acquisto se la garanzia richiede solo lo scontrino.

Comunicazione dei dati degli utenti di garanzie per apparecchi radiotelevisivi

Comunicazione dei dati relativi alle garanzie radiotelevisive

Il decreto stabilisce termini e modalità per comunicare all’Ufficio del registro abbonamenti radio TV le generalità e il domicilio delle persone che usufruiscono di garanzie relative ad apparecchi di radiodiffusione.

Soggetti obbligati e dati da comunicare

Le imprese che ricevono richieste e convalide delle garanzie devono trasmettere all’Ufficio del registro abbonamenti radio TV di Torino, presso la casella postale 715, 10100 Torino, un elenco contenente le generalità e il domicilio dei beneficiari della garanzia.

Quando, per accordo con l’impresa che presta l’assistenza in garanzia, è sufficiente esibire il solo scontrino fiscale d’acquisto, l’obbligo di comunicazione ricade sui commercianti, rappresentanti e agenti di vendita di apparecchi radiotelevisivi.

Termini e modalità di trasmissione

L’elenco deve essere inviato con raccomandata con avviso di ricevimento:

  • dalle imprese, entro il mese successivo a quello di ricezione delle richieste e delle convalide delle garanzie;
  • dai commercianti, rappresentanti e agenti di vendita nei casi in cui è sufficiente lo scontrino fiscale, entro il mese successivo a quello dell’acquisto dell’apparecchio.

Conservazione e controlli

Il mittente deve conservare copia degli elenchi, insieme alle ricevute di spedizione e agli avvisi di ricevimento, per consentire i controlli degli agenti autorizzati ai sensi dell’articolo 7, ottavo comma, della legge 12 novembre 1949, n. 996.

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