DECRETO 26 maggio 2017 - Ministero dell'economia e delle finanze
Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè della percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto ridetermina la quota imponibile di dividendi e proventi equiparati in relazione alla riduzione dell’IRES al 24% dal 2017. Stabilisce percentuali transitorie per utili di periodi precedenti e criteri di imputazione e certificazione delle riserve. Dal 1° gennaio 2018 fissa le quote di esenzione o imponibilità delle plusvalenze e minusvalenze; le regole degli articoli 58 e 68 TUIR non si applicano ai soggetti dell’articolo 5 TUIR.
Rideterminazione delle percentuali fiscali su utili e plusvalenze dal 2017-2018
Rideterminazione delle percentuali fiscali su utili e plusvalenze
Il decreto adegua le percentuali di concorso al reddito di utili, proventi equiparati e plusvalenze alla riduzione dell’aliquota IRES al 24%, con decorrenze e regole transitorie differenziate. Le percentuali previste riguardano i soggetti e le fattispecie indicati negli articoli 1 e 2.
Utili e proventi equiparati
Per l’applicazione degli articoli 47 e 59 del TUIR, gli utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti a IRES, nonché i proventi equiparati relativi a titoli e strumenti finanziari e le remunerazioni dei contratti indicati agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera b), del TUIR, concorrono al reddito complessivo nella misura del 58,14% se formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Per gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, gli utili formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 concorrono invece al reddito imponibile nella misura del 100%. Gli utili formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 non concorrono al reddito imponibile per il 22,26% del loro ammontare.
Imputazione delle distribuzioni e adempimenti
A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella relativa all’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ai fini della tassazione del partecipante i dividendi si considerano prioritariamente formati:
- con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- successivamente, con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
Le società o gli enti partecipati indicano nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RS della dichiarazione dei redditi delle società di capitali l’ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, nonché i decrementi dovuti alle distribuzioni. La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati deve distinguere quelli maturati nel periodo compreso tra gli esercizi successivi al 31 dicembre 2007 e quello in corso al 31 dicembre 2016 da quelli maturati successivamente.
Queste regole di imputazione e indicazione si applicano, in quanto compatibili, anche ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni e alle remunerazioni dei contratti richiamati dal decreto. Per utili, proventi e remunerazioni erogati da soggetti non residenti, il partecipante residente fornisce i dati all’intermediario che interviene nella distribuzione, previa attestazione della società o dell’ente estero.
Plusvalenze e minusvalenze
Per i soggetti cui si applica l’articolo 58, comma 2, del TUIR, le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018 sono esenti nella misura del 41,86%; la stessa percentuale individua la quota delle minusvalenze corrispondenti non deducibile.
Per l’applicazione dell’articolo 68, comma 3, del TUIR, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018 concorrono al reddito imponibile nella misura del 58,14%. Per le operazioni di realizzo effettuate prima di tale data, i cui corrispettivi siano percepiti in tutto o in parte dal 1° gennaio 2018, resta applicabile la misura del 49,72%.
Le disposizioni sulle plusvalenze e minusvalenze degli articoli 58, comma 2, e 68, comma 3, non si applicano ai soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR.
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