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Ordinanza

Ordinanza n. 350/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revisione della patente di guida emesso in data 13.02.2026 dalla Prefettura della Provincia di Massa Carrara n. prot. -OMISSIS-(Fasc. -OMISSIS-) e notificato al ricorrente in data 23.02.2026.

Giustizia amministrativa202601051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revisione della patente mediante visita presso la Commissione Medica Locale, adottato a seguito della contestazione di guida in stato di ebbrezza e del coinvolgimento in un sinistro stradale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura ha disposto la revisione della patente mediante visita presso la Commissione Medica Locale. La misura era stata adottata in relazione alla contestazione di guida in stato di ebbrezza e al coinvolgimento in un sinistro stradale. In sede cautelare il ricorrente ha fatto valere, tra l'altro, l'intervenuta archiviazione del procedimento penale e ha allegato esigenze lavorative e familiari connesse all'utilizzo del veicolo, prospettando un pregiudizio grave e irreparabile.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente un sufficiente fumus boni iuris. L'archiviazione del procedimento penale non è, di per sé, idonea a compromettere la legittimità del provvedimento prefettizio, poiché il potere previsto dall'art. 128 del Codice della strada è autonomo, cautelare e non sanzionatorio: esso non presuppone l'accertamento definitivo della responsabilità penale, ma la mera emersione di elementi oggettivi capaci di generare un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti psicofisici e sull'idoneità alla guida. È stato ritenuto insussistente anche il periculum in mora, poiché le esigenze lavorative e familiari sono state dedotte genericamente e senza adeguato supporto probatorio. La sola revisione, consistente nell'obbligo di sottoporsi a visita medica, non determina automaticamente una compressione immediata e sostanziale della sfera giuridica tale da integrare un danno irreparabile, in assenza di circostanze concrete che ne dimostrino l'incidenza effettiva e attuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 128 Codice della strada

    Attribuisce all'Amministrazione un potere autonomo, cautelare e non sanzionatorio di revisione della patente, esercitabile sulla base di elementi oggettivi idonei a ingenerare un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti psicofisici e sull'idoneità alla guida, senza necessità di un accertamento definitivo della responsabilità penale.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiede, per la concessione della tutela cautelare, la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti sia un sufficiente fumus boni iuris sia il periculum in mora.

Massime di principio

  • Il potere di revisione della patente previsto dall'art. 128 del Codice della strada ha natura autonoma, cautelare e non sanzionatoria; può essere esercitato sulla base di elementi oggettivi idonei a far sorgere un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti psicofisici e sull'idoneità alla guida, senza che sia necessario un accertamento definitivo della responsabilità penale.
  • L'archiviazione del procedimento penale relativo ai fatti posti a fondamento della revisione della patente non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento amministrativo, quando quest'ultimo si fondi su una valutazione autonoma di elementi oggettivi rilevanti ai fini cautelari.
  • Ai fini della tutela cautelare, la mera allegazione di esigenze lavorative o familiari connesse all'uso dell'autovettura non dimostra il periculum in mora: occorre fornire elementi concreti e idonei a provare un pregiudizio grave, irreparabile, effettivo e attuale.
  • La revisione della patente, in quanto consistente nell'obbligo di sottoporsi a una visita medica per la verifica dei requisiti psicofisici, non comporta automaticamente un danno irreparabile suscettibile di giustificare la sospensione cautelare.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guida
RamiTrasporti e circolazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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