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Sentenza

Sentenza n. 1443/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sez. Lavoro, n. 313/2024, concernente il pagamento delle somme dovute per il beneficio economico della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero al pagamento degli importi relativi alle annualità riconosciute, oltre interessi. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell’amministrazione debitrice il 4 luglio 2024 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché dagli atti non risultava l’avvenuta esecuzione del titolo, la ricorrente ha chiesto l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, che il termine dilatorio per l’esecuzione era decorso e che non risultava dagli atti l’adempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza, se e nella misura in cui le somme fossero ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dopo l’inutile scadenza del termine concesso all’amministrazione. Ha inoltre applicato la penalità di mora, ritenendo giustificato il ritardo ministeriale, nella misura di euro 10 per ogni giorno, decorrente dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato al Ministero fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in euro 10 giornalieri.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto che tale termine fosse decorso.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Consente, ai fini dell’esecuzione del giudicato, l’emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso; il TAR ha indicato tale modalità come possibile strumento di adempimento.

  • art. 475 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo alla sede reale dell’amministrazione debitrice è stata considerata ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l’esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale passato in giudicato non risulta eseguito e il termine dilatorio previsto per l’adempimento della pubblica amministrazione è decorso, il giudice deve ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato, compiendo tutti gli adempimenti necessari e pagando le somme ancora dovute.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, così da assicurare l’effettività del giudicato senza necessità di un nuovo ricorso.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato risulti ingiustificato; la decorrenza può essere fissata dalla scadenza del termine assegnato per adempiere fino all’insediamento del commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme da parte di un’amministrazione, l’esecuzione può avvenire anche mediante ordinativo di pagamento in conto sospeso, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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